Amministratori

La rimozione dei sigilli da un veicolo in fermo amministrativo costituisce sempre reato

di Alberto Ceste

Il reato di violazione di sigilli apposti su di un veicolo in stato di fermo amministrativo ai sensi degli articoli 116 commi 15 e 17 (per l’illecito di guida senza patente, in allora sempre previsto come reato) e 214 (che prevede, in tali casi, la sanzione accessoria del fermo amministrativo), del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), è del tutto autonomo rispetto alle vicende giuridiche che possono riguardare l’ordine dell’Autorità amministrativa che ne ha disposto l’apposizione.
Di conseguenza, dopo che i sigilli sono stati collocati per assicurare la conservazione o l’identità del bene, i medesimi possono essere rimossi solamente a seguito dell’emissione di un distinto provvedimento di revoca promanante dall’Autorità stessa.
In caso contrario, chi li rimuove, indipendentemente dall’illegittimità o dall’inefficacia del provvedimento iniziale, commette il delitto in esame.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 45569/2018.

L’approfondimento
L’articolo 214 comma 1 del Codice stradale, al quale rimanda il comma 17 dell’articolo 116 dello stesso Codice, dispone espressamente che, in tutte le ipotesi in cui il Codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, «sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del ministero dell’Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1».
Modalità e caratteristiche del sigillo puntualmente precisate dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Interno del 1° marzo 2004, in maniera tale che il sigillo sia ben riconoscibile da chiunque ed in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Nel riaffermare poi la rilevanza dell’apposizione del sigillo, l’articolo 2, comma 2, di detto decreto ministeriale stabilisce che su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo i sigilli da apporre devono essere almeno due.
Nel diverso caso in cui il Codice della strada (come nell’ipotesi di reiterazione nel biennio dell’illecito di guida senza patente) dispone la confisca amministrativa del veicolo trovano applicazione gli articoli 213, comma 2, del Dlgs numero 285/1992 e 394 commi 5 e 9 del Dpr numero 495/1992.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 394 del Dpr numero 495/1992 sancisce che per le fattispecie in esame l’apposizione di sigilli non è obbligatoria e che «se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale [di sequestro del veicolo, n.d.r.]».

Il caso
Successivamente alla depenalizzazione operata sulla prima parte del comma 15 dell’articolo 116 del Codice stradale, un automobilista era stato assolto dal Giudice per le indagini preliminari con la formula «perché il fatto non sussiste» sia dall’imputazione per il reato di guida senza patente non commesso nel biennio sia per quello di violazione di sigilli, aggravato e perché realizzata dal custode del bene e perché posta in essere al fine di assicurarsi l’impunità dal primo reato.
La pronuncia è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello, il quale, in sintesi, ha eccepito che, in caso di fermo amministrativo del veicolo per le infrazioni stradali che lo prevedono, devono essere materialmente apposti i sigilli al veicolo, la cui violazione integra il precetto sanzionato penalmente dall’articolo 349 commi 1 e 2 del Codice penale.

La sentenza
La sentenza in rassegna ha condiviso l’impostazione dell’appellante, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, in virtù dell’acclarata autonomia ed impermeabilità del reato di violazione di sigilli rispetto alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione.
La sopravvenuta depenalizzazione dell’illecito di guida senza patente, commessa prima dell’entrata in vigore della novella di cui all’articolo 1 comma 1 del Dlgs n. 8/2016, infatti, non incide sulla persistente rilevanza penale della condotta punita dall’articolo 349 commi 1 e 2 del Codice penale. Questa, «non costituisce una conseguenza sanzionatoria del reato (oggi illecito amministrativo) di guida senza patente e ciò senza considerare che, quand’anche trasformato in illecito amministrativo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo non è venuta meno».

Considerazioni finali
Pertanto, integra pienamente il reato di violazione di sigilli il fatto dell’asportazione dal veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sul medesimo a norma dell’articolo 214 comma 1 del Codice stradale e degli articoli 1 e 2 comma 2 del Decreto del ministero dell’Interno del 1° marzo 2004.
Eventuali vizi del provvedimento ordinatorio (quali quelli incentrati, nel caso di specie, sull’intervenuta depenalizzazione del reato e sull’asserita illegittimità od inefficacia del provvedimento stesso) non possono escludere di per sé la sussistenza del delitto, dovendo questi essere fatti valere dal privato con le modalità stabilite dalla legge e mai in autotutela (Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza del 6 novembre 2003).
Una volta quindi che il vincolo sia apposto per le finalità indicate dalla norma penale, esso non può essere violato dal privato, sin tanto che non sia formalmente rimosso dall’Autorità competente.

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