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Alla Consulta la legge della Regione Umbria sul divieto di recinzione dei fondi nelle zone agricole

di Gabriele Gagliardini

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di recinzioni in zona agricola di cui all’articolo 89, comma 2, della legge della regione Umbria n. 1 del 2015, per contrasto con gli articoli 3, 42, 97 e 117 commi 2 lett. l) e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche». È quanto affermato dal Tar Umbria, con l’ordinanza n. 521/2018.

Il caso
Il Comune di Orvieto ordinava la demolizione di una recinzione elettrificata eretta da un’impresa agricola locale sul proprio fondo, a difesa dei frutteti dalla fauna selvatica, in applicazione dell’articolo 89, comma 2, Lr Umbria n. 1/2015, recante il divieto di innalzare, nelle zone agricole della Regione, ogni forma di recinzione dei terreni.
L’impresa agricola impugnava l’ordinanza dinanzi al Tar Umbria chiedendone l’annullamento per plurimi motivi e, in particolare, sostenendo l’illegittimità costituzionale del divieto imposto dal predetto articolo se inteso nel senso di escludere la possibilità di realizzare recinzioni di protezione delle colture a prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica, poiché siffatta interpretazione comprimerebbe, in maniera illegittima, l’esercizio del diritto di proprietà, riconosciuto direttamente dalla Costituzione e garantito dalla legge statale quale materia esclusiva in tema di ‘ordinamento civile’.

La decisione
Il Tar Umbria ha ritenuto la questione di costituzionalità dell’articolo 89, comma 2, rilevante e non manifestamente infondata, pertanto, ne ha rimesso la decisione alla Corte costituzionale.
Per quanto riguarda il giudizio di rilevanza, il Tar, anzitutto, osserva che, per costante orientamento giurisprudenziale, la recinzione elettrificata è qualificata come sistema di difesa della proprietà e, in quanto tale, rientra tra le opera vietate dall’articolo 89, comma 2 che si riferisce ad ogni forma di recinzione dei terreni. Inoltre, sempre sulla rilevanza, il Tar evidenzia che la difesa del fondo dalle intrusioni sia diretta non solo nei confronti di persone non autorizzate bensì della stessa fauna selvatica, in considerazione degli ingenti danni che, notoriamente, essa arreca alle colture degli agricoltori. Infine, il Tribunale desume la rilevanza della questione anche dall’infondatezza di altre doglianze sollevate con priorità logico giuridica dall’impresa e dall’impossibilità di risolvere, in via interpretativa, i dubbi di legittimità costituzionale dello stesso articolo 89, comma 2, che ha un tenore letterale univoco.
Quanto al giudizio di non manifesta infondatezza, il Tar, dopo aver inquadrato la vicenda sottoposta al suo esame nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha sollevato dubbi di costituzionalità del divieto in questione in riferimento a una molteplicità di disposizioni costituzionali.
In primo luogo, per contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. l), Cost. in quanto la norma regionale, precludendo la facoltà del proprietario di recintare il fondo, ai sensi dell’articolo 841 c.c., finisce per invadere la competenza esclusiva dello Stato di legiferare in materia di proprietà.
In secondo luogo, per violazione dell’articolo 42 Cost., poiché, alla previsione del divieto di recinzione, non corrisponderebbe l’esigenza di assicurare la funzione sociale della proprietà.
Inoltre, per contrasto con l’articolo 117, comma 3, Cost., posto che, mentre l’articolo 89 della legge regionale vieta la recinzione dei fondi agricoli, l’articolo 6 Dpr n. 380/2001 consente le recinzione senza opera murarie in regime di attività edilizia libera, risultando evidente la violazione, da parte della norma regionale di dettaglio, dei principi fissati dalla normativa nazionale, per di più senza che alla previsione del divieto, corrispondessero apprezzabili interessi di natura ambientale.
Infine, per contrarietà agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto, l’articolo 118 della stessa legge regionale consentirebbe all’impresa agricola di recintare il proprio fondo al fine di proteggere gli edifici e gli animali, ma non i frutteti secondo l’articolo 89, comma 2, con evidente disparità di trattamento e irragionevolezza.
Sulla base di ciò, il Tar Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 89, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 1 del 2015.

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