Amministratori

Autovelox, Comune libero di segnalarlo con cartello o segnale luminoso

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini della validità della sanzione, la presenza dell'autovelox va sempre segnalata in anticipo. Il gestore della strada, tuttavia, è libero di scegliere se farlo con un cartello, orizzontale o verticale, o con l'ausilio di un segnale luminoso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26633/2018, accogliendo il ricorso del Comune di Sesto Campano contro la decisione del Tribunale di Isernia che invece aveva dato ragione all'automobilista.

In particolare, secondo il giudice di merito, il municipio non aveva rispettato le indicazioni contenute in un decreto del prefetto che «imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi». Per la Suprema corte però «né la legge, né il Dl n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità ... sia segnalata agli utenti con qualunque strumento purché sia adeguato e, comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente». D'altra parte, prosegue la decisione, lo stesso art. 2 del decreto, al comma 6, specifica che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione”. Dunque, argomenta la decisione, la norma «utilizzando, proprio la disgiunzione “o”: o cartelli o dispositivi luminosi» ha lasciato «ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico».

Più in generale, la Cassazione ricorda che «la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata». Mentre il fatto che nel verbale di contestazione «non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza». Inoltre, prosegue la decisione, «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettualo il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante». «La distanza tra i sognali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità - conclude la Corte - deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada».

La sentenza della Corte di cassazione n. 26633/2018

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