Amministratori

Alcoltest valido anche se eseguito senza l’avviso del diritto all’assistenza difensiva

di Daniela Dattola

Nel sottoporre un automobilista all’alcol test gli organi di Polizia non sono obbligati ad avvisarlo preventivamente della facoltà di nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto l'articolo 186, comma 3, del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) dice che quel tipo di accertamento non è invasivo.
Gli organi di Polizia non sono quindi obbligati a dare al conducente del veicolo l'avviso .
I risultati dell'alcoltest, infatti, hanno una funzione meramente preliminare rispetto a quelli ottenuti mediante l'etilometro e sono di conseguenza validi ed utilizzabili, anche in mancanza del suddetto avviso.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 47761 depositata il 19 ottobre 2018.

L’approfondimento
Nell'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, laddove questa costituisca reato e non illecito amministrativo, il corpo del conducente funge da strumento di raccolta e di individuazione della prova.
L'articolo 186 del Codice stradale, perciò, pone sempre al centro dell'attenzione la riservatezza e l'integrità fisica del guidatore del veicolo che viene sottoposto all'accertamento tecnico.
Nella ricorrenza di queste fattispecie, entrano in gioco diritti fondamentali dell'individuo, che, tutt'al più, sono bilanciabili con le specifiche finalità del processo penale di accertamento della verità e del diritto alla prova, ma mai soccombenti se l'accertamento è qualitativamente invasivo.
Tant'è vero che il corretto modus operandi per l'accertamento del tasso alcolemico presuppone un accertamento per gradi diversi, prediligendo il Codice stradale il ricorso preliminare a controlli di carattere qualitativo e non invasivo, quali quelli realizzati con le cosiddette figure sintomatiche (ad esempio, la presenza di alito vinoso, l'andatura barcollante, eccetera) e l'etilotest.
Qualora poi detti accertamenti diano esito positivo e si sia verificato un incidente stradale ovvero si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol, il comma 4 dell'articolo 186 in esame consente all'organo di Polizia procedente di utilizzare strumenti invasivi come l'etilometro.

La graduazione delle garanzie difensive
Tanto più gli accertamenti esperiti incidono sul corpo del conducente tanto più aumentano le sue prerogative difensive.
Ciò, dal momento che, se l'accertamento preliminare eseguito con l'etilotest risulta espressione di un'attività di Polizia amministrativa per la quale non sussistono particolari oneri di garanzia difensiva (quale l'avviso della facoltà di nominare e di farsi assistere da un difensore di fiducia), l'accertamento con l'etilometro è invece compiuto per acquisire elementi di prova soggetti ad una naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione e costituisce dunque un tipico atto di polizia urgente ed indifferibile.
Atto, in relazione al quale il combinato disposto dagli articoli 354, comma 3, e 356, comma 1, del Codice di procedura penale e dall'articolo 114, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale prevedono l'obbligo per l'organo che vi procede (divenuto, a questo punto, organo di Polizia giudiziaria), di avvertire l'indagato della facoltà di nominare e farsi assistere da un proprio difensore di fiducia.

Il caso
Il ricorrente, già condannato in primo grado per la fattispecie più grave del reato di guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza confermativa d'appello, eccependo la violazione degli articoli 354 e 356 del Codice di procedure penale e 114 delle disposizioni attuative per non aver accolto l'eccezione difensiva relativa alla nullità/inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest a causa della mancanza del previo avviso circa il diritto all'assistenza difensiva.

La sentenza
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, riaffermando il costante principio giurisprudenziale per il quale gli accertamenti eseguiti con l'alcoltest non sono invasivi, «restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'articolo 354 cod. proc. pen.» (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 5396 del 29 gennaio 2015) e quindi conservano la loro validità ed utilizzabilità anche se l'organo di Polizia stradale ha proceduto non avvisando l'interessato della facoltà di nominare un difensore.

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