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Occupazioni abusive, il decreto sicurezza non aiuta i locatori

Con il Dl sicurezza, il Governo è tornato sul tema degli immobili abusivamente occupati. Altri interventi erano stati previsti dal Dl 14/2017 (che ora il Dl sicurezza in parte modifica) e dalla circolare del Ministero degli interni del primo settembre 2018. Il risultato di questa produzione normativa è però lontano dall’unico parametro cui si dovrebbe fare riferimento e cioè i principi di diritto che regolano la tutela della proprietà e dell’ordine pubblico.

L’intervento del Governo è stato causato da alcune sentenze (due del Tribunale di Roma e una della Cassazione) che hanno affermato la responsabilità dello Stato e dell’amministrazione degli interni per i danni subiti dai proprietari per l’indisponibilità degli immobili occupati, nel caso in cui gli organi di polizia abbiano ritardato l’assistenza della forza pubblica nella esecuzione degli ordini di sgombero dei giudici.

Queste pronunce hanno segnato una significativa inversione di rotta, ma lo stesso non si può dire per le modifiche apportate dal Dl sicurezza all’articolo 11 del Dl 14/2017. La soluzione del problema va infatti cercata nel ritorno a principi elementari di diritto quali la tutela della proprietà privata, la separazione dei poteri e l’ autonomia della magistratura i cui provvedimenti non possono essere assoggettati ad una sorta di controllo o verifica da parte dell’autorità amministrativa e, nel caso, dei Prefetti. La nuova versione dell’articolo 11 conferma invece la sovrapposizione fra prefetto e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: entrambi hanno competenza primaria nell’attuare i provvedimenti di sgombero, previa valutazione dei consueti aspetti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Il nuovo articolo 11 prevede presso le Prefetture una cabina di regia con competenze del tutto indeterminate, nonché un misterioso piano delle misure emergenziali per la tutela dei occupanti in condizione di particolare fragilità di cui non è chiaro né il contenuto, né gli oneri finanziari, né i soggetti attuatori.

Viene fissato anche il tetto di un anno per l’attuazione dei provvedimenti di sgombero. Un’altra novità è la previsione a carico dello Stato di una indennità per i proprietari, che verrà liquidata dai prefetti secondo criteri equitativi. Questa indennità (che non deve giustificare altri ritardi negli sgomberi) ha lo scopo evidente di escludere il risarcimento dei danni basato sui criteri civilistici; non comprende per esempio i danni dovuti all’esclusione dal mercato delle compravendite o alla riduzione della capacità edificatoria.

È forte il sospetto di incostituzionalità di una norma che inciderà gravemente sul diritto al pieno risarcimento dei danni patrimoniali. Sarà comunque utile, la predeterminazione di criteri generali più specifici, allo scopo di evitare disparità di trattamento. E il prefetto dovrà tener conto anche dell’eventuale negligenza del proprietario nella protezione della sua proprietà: un onere in più, del quale non si avvertiva certo la necessità. Il procedimento di opposizione al provvedimento del prefetto, almeno sulla carta, sembra pratico e sollecito. Queste regole dovrebbero valere anche per le occupazioni in corso, dal momento in cui sarà esperito il procedimento amministrativo previsto dall’articolo 11.

(*) Vicepresidente di Confedilizia

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