Amministratori

Centri di raccolta rifiuti, il sindaco risponde delle irregolarità anche penalmente

di Rosa Clemente

Della gestione di un centro di raccolta dei rifiuti che non rispetta alcune norme di sicurezza e cui manca l’autorizzazione per effettuare uno specifico servizio è reponsabile il Sindaco, anche penalmente.
Così la Corte di cassazione penale con sentenza del 15 novembre 2018 n. 51576, respingendo il ricorso di un Sindaco lombardo con la condanna ricevuta per attività di gestione non autorizzata (articolo 256, commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006) e per la gestione di un centro di raccolta comunale non conforme al Dm 8 aprile 2008.

Le omissioni
Le difformità del centro di raccolta rispetto alle disposizioni del Dm 8 aprile 2008 riguardavano il non aver predisposto:
- una pavimentazione di calcestruzzo per l'impermeabilizzazione del fondo;
- la copertura per i rifiuti pericolosi;
- contenitori a tenuta stagna;
- cartelli ed etichette per distinguere le diverse tipologie di rifiuti;
- sistemi per garantire la separazione dei rifiuti fino al conferimento dell'impianto di smaltimento;
- sistemi anticendio.
Effettuando così, in mancanza della prescritta autorizzazione, lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi (quali batterie, frigoriferi, bombole di gas, motoveicoli fuori uso) e non pericolosi (quali plastica, metallo, cartone, materassi, cucine, pneumatici fuori uso).

Non valido il richiamo alla separazione delle funzioni
A nulla è valso il richiamo all'articolo 107 del Dlgs 267/2000 sulla separazione delle funzioni tra il Sindaco, quale organo politico, e della dirigenza, quale organo tecnico amministrativo. La Cassazione ha ricordato che il Sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate. Ehli, inoltre, ha il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.

I centri di raccolta
È definito centro di raccolta, in base all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del Dlgs 152/2006, un'area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
La norma che disciplina la realizzazione nonché la gestione dei centri di raccolta, compreso i rifiuti conferibili e i soggetti che possono portarveli, è il Dm 8 aprile 2008. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta deve rispettare le norme urbanistiche ed edilizie e il Comune territorialmente competente deve darne comunicazione alla Regione e alla Provincia. Inoltre, in base all'articolo 198, comma 2, del Dlgs 152/2006, compito del Comune è anche disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, compresi quelli raccolti nei suddetti centri, mediante l'approvazione di regolamenti specifici.
I centri di raccolta possono essere gestiti direttamente dal Comune, ovvero da un soggetto diverso provvisto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali previsto dall'articolo 212 del Dlgs 152/2006, nella sottocategoria 1 “Gestione centri di raccolta”. Le strutture sono realizzate per agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e conseguire a livello nazionale gli obiettivi fissati dalla legge.
Pertanto anche norme di settore più specifiche, quali il Dlgs 49/2014 (decreto sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee), all'articolo 12, comma 1, lettera a) invita i Comuni ad assicurare l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, per permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche di conferire gratuitamente i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Per i Comuni che non hanno allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i Raee, è obbligatorio sottoscrivere specifica convenzione con uno che ne è provvisto, per poter permettere il conferimento di quei rifiuti.

La sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n. 51796/2018

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