Amministratori

Più poteri ai prefetti e incandidabilità rafforzata contro le infiltrazioni mafiose negli enti

di Arturo Bianco

Aumento delle attribuzioni dei prefetti e del ministero dell'Interno per gli enti locali in cui ci sono sospetti di infiltrazione mafiosa, potenziamento della possibilità di destinare personale aggiuntivo a queste amministrazioni, irrogazione di sanzioni più dure per gli amministratori responsabili di queste forme di intervento straordinario, maggiore specializzazione dei commissari nominati nelle amministrazioni sciolte per queste motivazioni, queste sono le principali disposizioni contenute nella legge di conversione del Dl 113/2018, cosiddetto sicurezza (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 dicembre). Si deve sottolineare che il provvedimento introduce importanti misure di riforma e razionalizzazione, ma non accoglie le sollecitazioni a definire meglio le motivazioni che consentono questo tipo di scioglimento e prevedono limitati interventi sul rafforzamento delle strutture amministrative, che nella gran parte di questi enti sono gracili e spesso condizionate o conniventi.

Le attribuzioni
Prima dello scioglimento dell’ente, i prefetti dispongono l'invio di una commissione di indagine per accertare se nell'ente ci sono forme di condizionamento e/o infiltrazione da parte della malavita organizzata. Il Dl disciplina la possibilità di assumere specifici interventi se la commissione non ritiene necessario dare corso allo scioglimento, ma riscontra condizioni di illegittimità che possono «determinare un'alterazione delle procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità» ovvero «il regolare funzionamento dei servizi». Ai prefetti viene offerta la possibilità di «individuare i prioritari interventi di risanamento» e «gli atti da assumere». Con questo provvedimento il prefetto fissa anche i termini entro quando le misure devono essere assunte e fornisce l'eventuale personale di supporto, utilizzando a questo fine i propri uffici. Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, il prefetto fissa altri 20 giorni per provvedere, dopo di che nomina un commissario ad acta che provvede direttamente, ponendo a carico del comune gli eventuali oneri. Viene in questo modo offerta una possibile risposta meno grave dello scioglimento per quegli enti nei quali si registrano anomalie circoscritte. Va evidenziato che la disposizione è molto generica e che quindi il suo concreto esercizio richiederà un uso molto oculato e attento.

L'incandidabilità
Lo stesso articolo 28 stabilisce che gli amministratori responsabili, sulla base di un provvedimento definitivo, dello scioglimento di un ente per sospetto di infiltrazioni mafiose non possano candidarsi oltre che alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, neppure per le elezioni della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, che questo divieto riguardi i due turni elettorali successivi e che sia esteso a tutto il territorio nazionale. Siamo in presenza di un significativo ampliamento di questa sanzione sia per la durata che per il tipo di elezioni che per l'ambito geografico.

Le risorse
L’articolo 29 rimpolpa le risorse del Ministero per la corresponsione del trattamento economico del personale aggiuntivo ovvero i commissari dei comuni sciolti per sospetto di infiltrazioni mafiose e gli amministratori neo eletti in quegli enti possono disporre, dei cosiddetti sovraordinati. Personale che ricordiamo è chiamato a rafforzare le strutture burocratiche di queste amministrazioni, il che continua però a essere previsto solamente per un arco temporale delimitato.
Con l’articolo 32-bis si vuole raggiungere il risultato di avere una maggiore specializzazione e un impegno a tempo pieno dei componenti le commissioni straordinarie degli enti sciolti per sospetto di infiltrazioni mafiose. Viene disposta l'istituzione, presso il ministero dell'Interno, di un nucleo di personale appartenente alla carriera prefettizia (10 prefetti e 40 funzionari fino a viceprefetti) tra i quali nominare i commissari di queste amministrazioni. Queste unità possono essere collocate in disponibilità al fine di un impegno a tempo pieno nello svolgimento del delicato incarico di componente la commissione straordinaria che è chiamata a governare questi comuni per un periodo che, ricordiamo, può arrivare fino a 24 mesi.

Il testo del Dl 113/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©