Amministratori

Appalti, le linee operative per gestire gli utili delle imprese commissariate

di Paolo Canaparo

Arrivano le prime indicazioni applicative sulle «Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione commissariati ai sensi dell'articolo 32 del Dl 90/2014» che lo scorso 16 ottobre furono adottate congiuntamente all’Anac. La circolare Interno del 23 novembre 2018 colma alcune lacune della disciplina che regolamenta la gestione dell'accantonamento degli utili derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalto o di concessione sottoposti a commissariamento. Nulla dice la norma, infatti, in ordine alle concrete modalità di attuazione dell'accantonamento, alla tipologia di costituzione del “fondo” (per esempio, in punto di remunerazione del capitale accantonato), nonché alla sorte degli utili accantonati dopo la fine del commissariameno o la chiusura dei relativi procedimenti penali o amministrativi. Questioni di peculiare delicatezza che la norma non disciplina compiutamente e sul quale si sono registrate diverse pronunce giurisprudenziali, che, secondo quanto di recente affermato – peraltro, con esclusivo riguardo al commissariamento disposto in base al comma 2, articolo 32 - dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11 maggio 2018 n. 11576), riguardano il diritto oggettivo dell'impresa che esegue i lavori “commissariati” alla percezione degli utili che, in dipendenza del provvedimento prefettizio (ritenuto, nel caso del comma 2, a contenuto “vincolato”), non degrada a interesse legittimo e, conseguentemente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ciò – come ha evidenziato il Consiglio di Stato, nel parere sulle Linee guida espresso l'11 maggio 2018 dall’adunanza della commissione speciale - a differenza di quel che pare plausibile ritenere – secondo quel che si dirà e a conferma della significativa diversità delle fattispecie – nella distinta ipotesi del commissariamento conseguente alla adozione di interdittiva antimafia, che è atto evidentemente discrezionale, come tale impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Obiettivi della nuova circolare
Il nuovo atto d'indirizzo– che segue le quattro Linee guida in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, già condivise dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal ministro dell'Interno – assume così l'obiettivo di orientare in modo uniforme le prefetture e i soggetti incaricati della conduzione «amministrata dei contratti e di garantire certezza alle stazioni appaltanti e agli operatori economici coinvolti nell'applicazione del detto articolo 32, tenuto conto della complessità della materia e della rilevanza dell'impatto finanziario sugli assetti aziendali delle imprese. Esse sono impostate tenendo distinte le due fattispecie di commissariamento previste dall'artcolo 32, commi 1 e 10, ossia quello disposto per fatti di matrice corruttiva o fraudolenta e quello adottato per motivi di infiltrazione mafiosa, in considerazione della diversità dei rispettivi presupposti applicativi.
Per entrambe le fattispecie sono delineate compiutamente le attività che competono al Prefetto e che sono lo snodo fondamentale perlna corretta imputazione degli utili all'esito dei procedimenti penali o giurisdizionali o al termine dei commissariamenti.

Le indicazioni
Per entrambe le fattispecie il documento d'indirizzo prevede che il Prefetto stipuli una convenzione con un istituto di credito finalizzata ad accendere un conto corrente intestato alle società destinatarie del provvedimento di commissariamento, ma sottoposto al controllo e al potere dispositivo dello stesso prefetto.
Le quinte linee guida, inoltre, tornano ad approfondire anche il tema, già affrontato con le seconde, della destinazione degli utili accantonati nell'ipotesi in cui il procedimento giudiziale si chiuda sfavorevolmente per l'impresa, chiarendo, sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, che per le ipotesi previste dall'articolo 32, comma 10, qualora l'ente finanziatore sia in tutto o in parte un soggetto diverso dalla stazione appaltante, sarà questi a beneficiare in via esclusiva o pro-quota del profilo d'impresa accantonato.

Le linee guida

La circolare dell’Interno 23 novembre 2018

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