Amministratori

Il superamento della soglia di tollerabilità del rumore si prova anche senza perizia

di Domenico Carola

I giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 51584/2018 hanno ritenuto che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità delle emissioni sonore non deve essere necessariamente effettuata mediante perizia o consulenza tecnica.

La vicenda
Un imprenditore, abusando di strumenti sonori e, in particolare, delle casse acustiche installate presso il locale di cui era titolare, diffondeva a notte inoltrata musica a volume assordante, così disturbando il riposo delle persone. Per questo era stato condannato dal Tribunale di Sciacca in relazione all'articolo 659 del codice penale che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. L'imputato ha proposto appello osservando che le violazioni amministrative elevate a suo carico in base all’articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono state annullate dal giudice di pace e che i carabinieri, intervenuti presso il locale precedentemente, non avevano mosso alcuna contestazione. Ha evidenziato che il fatto è stato commesso in occasione della notte bianca, nel corso della quale, come da ordinanze del sindaco, si autorizzava l'utilizzo di effetti sonori fino alle ore 4. Inoltre non risultava provato il superamento della normale tollerabilità delle emissioni sonore che avevano disturbato. In ogni caso l'eventuale superamento dei limiti di legge integrerebbe l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 10, comma secondo, legge 447/1995, applicabile in forza del principio di specialità.

La decisione
La Corte ritiene che il giudice può ben fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto. Pertanto, può essere ragionevolmente desunta la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore da una serie di deposizioni testimoniali, secondo cui la musica diffusa ad alto volume, in un orario notturno non più autorizzato, dal locale dell'imputato era percepibile a notevole distanza e aveva disturbato il riposo di un numero indeterminato di persone che abitavano nei paraggi. Si tratta secondo la Corte di una valutazione fattuale, che, essendo logica e giuridicamente corretta, non è censurabile in sede di legittimità. In ogni caso, i giudici osservano che la sentenza impugnata ha logicamente motivato in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sulla base del fatto che l'intrattenimento musicale posto in essere nel suo locale era avvenuto in violazione dell'ordinanza sindacale con la quale, per il periodo estivo di ogni anno, autorizzava l'attività di intrattenimento musicale da parte dei titolari di esercizi pubblici ma nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e dei limiti di emissione. La Corte inoltre ha ritenuto che Il Tribunale ha accertato, con giudizio fattuale logicamente motivato, che i rumori provocati dagli strumenti sonori utilizzati presso il locale gestito dall'imputato avevano prodotto un effettivo disturbo alla quiete pubblica.

La sentenza della Corte di cassazione n. 51584/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©