Amministratori

No all'ordinanza di bonifica al proprietario del sito inquinato senza contraddittorio preventivo

di Daniela Dattola

L'ordinanza del Sindaco che ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) ingiunge alla società proprietaria dell'area marina inquinata di bonificare la stessa dai rifiuti ivi presenti è illegittima se non è preceduta dal contraddittorio preventivo con la medesima.
Questo, in quanto la responsabilità del proprietario o del titolare di altri diritti reali o personali di godimento sull'area per l'abbandono di rifiuti commesso da terzi esige il dolo o, quanto meno, la colpa dell'interessato.
La Pubblica amministrazione, pertanto, deve accertare preventivamente la responsabilità del destinatario del provvedimento di rimozione in contraddittorio con il medesimo, al fine di consentirgli di partecipare attivamente agli accertamenti tecnici eseguiti in merito e che conducono all'affermazione della sua responsabilità.
Lo ha deciso il Tar Liguria, Sezione II, con la sentenza n. 964 depositata il 13 dicembre 2018.

La responsabilità del proprietario dell'area
L'articolo 192 comma 3 del Dlgs n. 152/2006 costituisce applicazione del principio comunitario di precauzione ambientale, secondo il quale il sito inquinato deve essere messo in sicurezza da parte del proprietario o del detentore del sito da cui possono scaturire danni per l'ambiente.
Il principio non ha finalità sanzionatoria e/o ripristinatoria, ma costituisce piuttosto una misura di correzione dei danni.
Esso, attesa la sua natura giuridica, da un lato comporta l'obbligo delle autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata dell'ambiente e dall'altro esige quanto meno la colpa del soggetto obbligato che non sia autore dell'abbandono dei rifiuti.
Colpa consistente nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che la diligenza ordinaria impone per realizzare una custodia ed una protezione dell'area efficace ed idonea ad impedire che possano essere in essa indebitamente abbandonati e/o depositati rifiuti o sul suolo o, come nel caso in esame, nel suolo.
La condanna del soggetto inadempiente alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi necessita pertanto di un «serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, (…) non potendosi configurare (…) una responsabilità del proprietario da posizione» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3430 del 7 giugno 2018).
Se quindi non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo hanno la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono incontrollato di rifiuti, l'ordine di bonifica può essere impartito a questi soggetti solo sulla base di un'istruttoria completa, di una motivazione esauriente circa l'imputabilità soggettiva della condotta e previa comunicazione formale dell'avvio del procedimento.

Il caso
La ricorrente, società proprietaria di un cantiere navale ed occupante l'area marina in cui è stato accertato l'abbandono di rifiuti, ha proposto ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco a mezzo della quale le è stato ordinato di porre in essere le operazioni di rimozione e smaltimento e di effettuare la pulizia dello specchio acqueo.
La ricorrente ha dedotto che il cantiere è sempre stato debitamente recintato, che i rifiuti in contestazione non sono riconducibili alla sua attività, che gli stessi non sono stati rinvenuti all'interno dell'area del cantiere o nelle relative pertinenze, che ha sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti dell'attività di cantiere e che, in ogni caso, nell'articolo 192 comma 3 del Codice dell'ambiente non è possibile ravvisare un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatti altrui.
Il Comune si è costituito in giudizio ed ha contro dedotto affermando di avere regolarmente provveduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'emanazione dell'ordinanza, con corretto svolgimento del medesimo poiché le risultanze degli accertamenti tecnici subacquei sono stati trasmessi alla controparte prima dell'adozione del provvedimento.

La sentenza
Il Collegio ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che l'articolo 192 comma 3 del Dlgs n. 152/2006 non fonda una responsabilità da posizione del proprietario e che dunque per adottare legittimamente l'ordinanza oggetto di ricorso occorreva instaurare preventivamente con l'interessato il contraddittorio, per consentirgli di partecipare attivamente all'istruttoria ed al sopralluogo volto ad accertare la sua eventuale responsabilità.
Adempimento che, nel caso di specie, non risulta essere stato effettuato, poiché detta comunicazione è giunta non prima, ma successivamente alle operazioni di ispezione subacquea.

Considerazioni finali
La sentenza in rassegna ha fatto propria la tesi giurisprudenziale prevalente, per la quale:
- l'obbligazione del proprietario e/o del titolare del diritto di godimento sul bene non ha natura di obbligazione che si caratterizza per il rapporto di dipendenza tra obbligato e titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa (confronta, specialmente, Tar Campania – Napoli, sezione V, sentenza n. 5775 del 3 ottobre 2018);
- la comunicazione preventiva che la norma esige deroga alla regola generale di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, che consente di omettere la comunicazione qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.

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