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Fondo per la sicurezza urbana, la ripartizione delle risorse per le iniziative dei Comuni

di Paolo Canaparo

È stato pubblicato sul sito del ministero dell'interno il decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle modalità di accesso al Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni istituito dall'articolo 35-quater del decreto legge 113/2018. La dotazione iniziale prevista per il Fondo pari a 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è stata incrementata dall'articolo 1, comma 920, della legge di bilancio per il 2019 con 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il decreto prevede una ripartizione di risorse destinate ai Comuni capoluogo metropolitano per il triennio 2018-2020 e per gli anni 2019 e 2020 anche ai Comuni litoranei per il progetto «Spiagge sicure» e ai Comuni selezionati in base ai dati Istat della popolazione residente per il progetto «Scuole sicure».

La finalizzazione del fondo
In particolare, il provvedimento destina una quota dell'88% per il 2018 e del 60% per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del fondo a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione residente, e un'ulteriore quota del 12% per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 agli stessi Comuni, capoluoghi di Città metropolitane, che si trovano in situazione di dissesto o predissesto finanziario (articoli 243-bis e 244 del Tuel). Le rimanenti risorse del fondo per gli anni 2019 e 2020 sono destinate con due quote del 14%, ad iniziative di prevenzione e contrasto rispettivamente dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva nei Comuni litoranei e spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Gli obiettivi del finanziamento
Il provvedimento, innanzitutto, declina quelli che sono gli obiettivi del finanziamento, privilegiando, oltre alla già menzionata assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale, l'acquisto e l'installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative e per la loro interconnessione; la messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana; la realizzazione, l'adeguamento, il potenziamento o la messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, e/o la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di foto segnalamento; l'esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.

La presentazione della richiesta e i controlli
Le domande di accesso al Fondo vanno presentate alla Prefettura territorialmente competente entro i seguenti termini: per le iniziative sul progetto «Scuole sicure» le domande vanno presentate entro il 31 maggio di ciascun anno (2019 e 2020) mentre per le altre iniziative il termine è il 15 aprile di ciascun anno (2019 e 2020). Entro trenta giorni dal ricevimento, il Prefetto – acquisite, quando prescritto, le valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – se rileva la coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento approva il progetto, altrimenti lo respinge. Il relativo provvedimento deve essere comunicato al Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché al Comune interessato. In caso di necessità, è possibile chiedere all'ente proponente chiarimenti e/o integrazioni documentali, da produrre in un termine non superiore a trenta giorni. Per quanto riguarda, invece, l'accesso ai fondi destinati al finanziamento dei progetti denominati “spiagge sicure” e “scuole sicure”, ulteriori, puntuali istruzioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda saranno contenute nelle rispettive circolari di futura emanazione. Da ultimo, il decreto disciplina l'erogazione e la rendicontazione delle risorse, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza di disporre verifiche presso i Comuni beneficiari, per il tramite delle Prefetture-UTG competenti, al fine di accertare la legittimità della spesa.

Il decreto con criteri e quote

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