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Autovelox, spetta alla Pa dimostrare la presenza del cartello che segnala l'apparecchio

di Giampaolo Piagnerelli

Due principi della Cassazione in materia di autovelox ed entrambi favorevoli all'automobilista. Secondo la Corte, con la sentenza n. 1661 depositatat ieri, infatti, in caso di multa per superamento dei limiti di velocità - a fronte della contestazione del conducente dell'auto che l'apparecchio non fosse ben tarato – doveva essere il giudice a ordinare l'accertamento della corretta taratura della macchinetta.

A questo proposito i giudici ricordano come sia stata la Consulta, con la sentenza n. 113/2015 a dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del Dlgs 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Secondo punto, poi, a favore dell'automobilista per la circostanza che l'apparecchio non fosse preceduto dall'avviso della presenza dell'autovelox. A questo proposito i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono esser installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Peraltro la distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento di velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi e la distanza non può superare i 4 km.

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