Amministratori

No all'attività commerciale in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area

di Solveig Cogliani

Il presupposto di idoneità di un’area per il rilascio delle licenze per pubblici esercizi comprende necessariamente anche le sue caratteristiche urbanistiche e, in modo particolare, la destinazione a essa impressa dallo strumento urbanistico. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1398 del 28 febbraio 2019.

Il caso
Il Consiglio di Stato si pronunzia sull’appello proposto dal gestore di un parcheggio, che, pur autorizzato nel 1992, tuttavia, era destinatario del provvedimento di ‘revoca’ della licenza, successivamente  alla variazione della destinazione urbanistica impressa all’area, che, per l’appunto, era passata dall’originaria destinazione a ‘parcheggio pubblico’ (nel 1978) a  quella  a ‘verde privato’ (nel 1983)  e, di seguito a ‘verde pubblico’ (nel 2000).
In via giurisdizionale risultava, peraltro, ormai accertata l’abusività delle opere realizzate sull’area dopo il 1983, avuto riguardo alle diverse destinazioni impresse all’area, sicché il Comune aveva ingiunto al proprietario dell’area di ripristinare lo stato dei luoghi, revocando la licenza rilasciata nel 1992.
Il Giudice d’appello, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, non ritenendo particolarmente rilevante la qualificazione del provvedimento, ha affermato «la sussistenza di un preminente interesse pubblico a rendere l’utilizzo dell’area compatibile con l’accertamento giurisdizionale relativo alle caratteristiche giuridiche della stessa area e con l’accertata illegittimità delle opere ivi realizzate e funzionali all’esercizio del parcheggio».
Conclude, pertanto, con l’esclusione di qualsivoglia affidamento degno di tutela da parte dell’appellante e con la necessità di individuare, nella conformità alle destinazione dell’area, il presupposto dell’idoneità della stessa per il rilascio della licenza, altrimenti consentendosi ad un’autorizzazione commerciale la possibilità di avere un effetto elusivo della pianificazione del territorio, funzionale all’ordinato sviluppo del tessuto urbano.

Il piano regolatore quale strumento di composizione dei vari interessi espressi dal territorio
La sentenza in commento ribadisce i principi già affermati dalla giurisprudenza.
In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che ‘la libera iniziativa economica’ deve «pur sempre sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta, legittimamente, il governo del territorio. La complessa normativa statale che ha introdotto principi di liberalizzazione nel settore commerciale, adeguando l'ordinamento nazionale ai principi di concorrenza recati dal diritto comunitario europeo, non ha infatti mai preteso di annullare, sostituire o rendere inefficace la normativa comunale sul governo del territorio, ma semmai ha previsto nell'ambito dell'ordinato assetto della pianificazione la rilevanza degli stessi principi secondo un modello di proporzionalità delle limitazioni urbanistiche apposte dall'autorità comunale» (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 luglio 2017, n. 3754).
Ed inoltre «la liberalizzazione del mercato dei servizi sancita dalle norme comunitarie e dai provvedimenti legislativi, che vi hanno dato attuazione, non può dunque essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali» (sentenza n. 3754/2017).

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