Amministratori

Illegittimo il «no» alla cittadinanza a causa di una vecchia condanna per guida in stato di ebbrezza

di Daniela Casciola

La Pa non può negare il riconoscimento della cittadinanza in ragione di una condanna a pena pecuniaria irrogata per un vecchio episodio di guida in stato di ebberezza rispetto alla quale è intervenuta una pronuncia di riabilitazione non valutata.

Chiude così il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1837/2019, la vicenda di un cittadino iracheno titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo Ue. Nell'aprile 2015, l'uomo aveva presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione richiesto sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 92/1991. Il 26 aprile 2018 il soggetto aveva ricevuto, però, una comunicazione di diniego dell'autorizzazione in quanto condannato per guida in stato di ebbrezza.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la pubblica amministrazione non può basarsi per il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull'astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto. Quindi, se si prescinde dalle ipotesi di reato ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall'articolo 6 della legge n. 92 del 1991, il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi a un criterio di «assoluta irreprensibilità morale» o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1837/2019

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