Amministratori

Spetta all'ente proprietario della strada la messa in sicurezza dell'albero pericoloso

di Daniela Dattola

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 comma 1 e 29 commi 1 e 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) e 26 commi 6 e 9, Dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) la protezione e/o la rimozione e di un albero secolare di alto fusto che non rispetta la fascia di rispetto stradale, ma piantato prima dell'entrata in vigore di dette norme, spetta all'Ente proprietario della strada e non alla proprietaria del fondo contiguo alla sede stradale su cui lo stesso insiste.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 10850/2019.

Il caso
La ricorrente, proprietaria dell'albero secolare di cui sopra, collocato a 2,1 metri dal confine stradale, ha ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che l'ha condannata per il reato di omicidio colposo occorso ad un automobilista che si è schiantato contro l'albero predetto.
Secondo il Giudice di Seconde cure, infatti, la proprietaria dell'albero è titolare di una posizione di garanzia e, pur avendo dovuto rimuovere lo stesso poiché collocato a meno di sei metri dal confine della strada secondo quanto prescritto dall'articolo 26, comma 6, Dpr 495/1992, non vi ha colpevolmente provveduto.

I motivi di ricorso
La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito, sviluppando i seguenti motivi di ricorso.
In primo luogo, essa ha assunto che l'articolo 16 comma 1 lettere a) e b), Dlgs 285/1992 pone in capo all'Ente proprietario della strada, nel caso in esame la Provincia, l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, controllo dell'efficienza delle stesse e delle loro pertinenze, in uno con il potere di ordinare al proprietario dell'albero di rimuoverlo se ed in quanto pericoloso. Il che, nella fattispecie, non è mai avvenuto.
In secondo luogo, l'esponente ha lamentato il fatto che il potenziale pericolo rappresentato dall'albero non era immediatamente percepibile dall'”uomo medio” e che, comunque, in quanto secolare, il medesimo doveva essere protetto con un guardrail che poteva essere apposto unicamente dalla Provincia.

La sentenza
Il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza penale di condanna non ritenendo sussistente alcuna violazione colposa delle norme stradali da parte dell'imputata ed ha osservato che:
- le norme di cui all'articolo 16, comma 1 lettera c) Dlgs 285/1992, secondo la quale è vietato ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali collocate fuori dei centri abitati di impiantare alberi lateralmente alle strade, e quella di cui all'articolo 26 comma 6, Dpr 495/1992, in virtù della quale la dcistanza dal confine della strada, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente ad essa, non può essere in ogni caso inferiore a 6 metri, non si indirizzano alle piantumazioni eseguite prima dell'entrata in vigore di dette norme.
Invero, secondo i Giudici del Palazzaccio, “il principio di legalità impone una lettura della disposizione che, tenendo conto della possibilità dell'interpretazione estensiva, conduce ad escludere che essa si riferisca ad impianti già eseguiti”.
- lo stesso comma 9 dell'articolo 26, Dpr 495/1992, per il quale le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti, testimonia la volontà del Legislatore di introdurre soltanto per il futuro l'obbligo di rimozione degli alberi collocati nella fascia di rispetto;
- l'articolo 29 commi 1 e 2 del Codice della strada indica specifiche attività di manutenzione che debbono essere eseguite dai proprietari di alberi prossimi alle strade, ma solamente in caso di nuove piantumazioni.

Conclusioni
La sentenza in esame, in linea con quanto stabilito dalla sentenza pronunciata dalla Cassazione, sezione III civile, 27939/2005 e con il parere numero 3224/2011 rilasciato dal MIT, ha quindi concluso per l'inesistenza dell'obbligo in capo all'imputata di abbattere l'albero secolare preesistente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del 1992.
Ciò, senza trascurare il fatto che la corretta applicazione dell'articolo 3 dell'Allegato 1 del decreto adottato il 18 dicembre 1992 dal MLLPP pone a carico dell'Ente proprietario della strada e non del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale l'intervento di proteggere con apposito guardrail l'albero posto a distanza non regolamentare e costituente insidia stradale.

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