Amministratori

Nessuna deroga a sicurezza e servizi per le soste brevi dei camper negli agriturismi toscani

di Maria Luisa Beccaria

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3130/2019, ha dichiarato illegittimo il regolamento 46/2004 della regione Toscana che deroga agli standard di servizi e di sicurezza per l'agrisosta di camper fino a 24 ore. La breve durata della sosta non costituisce una ragione razionale per derogare alle previsioni sui requisiti minimi di accoglienza e di sicurezza imposti alle aziende di agriturismo che ospitano i camper.
La disciplina derogatoria causa disparità di trattamento e discriminazione nell'ospitalità ai camper, offerta da strutture non agrituristiche. In quanto risulta violata la concorrenza perché i soggetti, che si occupano di agriturismo, per una parte di attività, che si aggiunge a quella tipica di vendita di prodotti propri, sono esentati dalle spese per luce, acqua potabile, impianti antincendi, da garantire agli ospiti. L'ospitalità garantisce un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande.
La sosta in un privato agriturismo è differente rispetto alla sosta in strada. In quanto le strutture agritruistiche possono ospitare molti camper contemporaneamente e a ognuno di questi sono abbinate attività di «registrazione» del campeggiatore a titolo gratuito e di trasmissione delle sue generalità alla Questura. Non si configura una mera «tolleranza» alla sosta sui terreni di proprietà dell'agriturismo poiché vi sono anche obblighi di pubblica sicurezza, previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il quadro normativo
Con la delibera di giunta della regione Toscana n. 14/2017 è stato modificato il regolamento 46/2004, che disciplina le attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana. Nell'articolo 27-bis sono stati introdotti i commi 2-bis e 2 che, al fine di promuovere la ricettività di breve durata, hanno previsto per la sosta di camper a titolo gratuito presso un'azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore, deroghe agli standard di servizi e sicurezza dedicati all'ospitalità «ordinaria». Questi ultimi si applicano solo alle soste di camper per più di 24 ore.
Si tratta di norme che si inseriscono nel quadro normativo voluto dal legislatore per aiutare gli imprenditori agricoli della Toscana, consentendo loro anche di partecipare a circuiti nazionali e regionali di promozione dei prodotti aziendali, previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività.
Il comma 2-bis del articolo 27 dispone inoltre che la suddetta sosta breve non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6-bis, 7 e 9 del regolamento 46/2004, che si occupano del marchio regionale, della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche con il logo che rappresenta il girasole, della targa identificativa.

L'analisi del Consiglio di Stato
Secondo i giudici anche per le soste brevi valgono le esigenze minime di vivibilità (superficie minima delle piazzole e sistemazione delle stesse a prova di acqua e polvere; fornitura di acqua potabile e di energia elettrica; illuminazione dell'area; presenza di un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici; imposizione di uno standard di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale).
Lo stesso dicasi per le misure di prevenzione incendi. Solo in presenza di 10 camper sono obbligatori i dispositivi antincendio. Nondimeno il criterio discretivo delle 24 ore è irrazionale in quanto la contemporanea presenza di 9 camper in piazzola non diventa meno pericolosa se la sosta dei singoli camper è breve.

La sentenza del Consiglio di Stato 3130/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©