Amministratori

Certificati antimafia più veloci per i terreni agricoli sostenuti dalla Pac e da fondi Ue

di Paolo Canaparo

Ancora un passo in avanti per la semplificazione dei procedimenti di rilascio della certificazione antimafia relativa alla concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e ai pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.
È stata sottoscritta lo scorso 23 aprile, infatti, una convenzione tra il ministero dell'Interno e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Regola le modalità operative-informatiche del collegamento tra la banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) e il sistema informativo agricolo nazionale (Sian), per la trasmissione di informazioni e documenti, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di certificazione antimafia.
Il collegamento garantirà i principi stabiliti dal regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General data protection regulation) e gli standard di sicurezza informatica. La convenzione è finalizzata a rendere più veloce il meccanismo di rilascio della certificazione antimafia. L'accordo prevede che l'agenzia fornisca al ministero dell'Interno le informazioni connesse alla residenza e ai familiari dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia e il Viminale renda disponibili funzionalità di inserimento massivo delle richieste di rilascio della documentazione antimafia, nel rispetto del codice antimafia e del Dpcm 193/2014, sul funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il Cec della Bdna.

La specifica prevenzione antimafia
L'obiettivo è superare le difficolta operative che sono derivate e i conseguenti rischi per il complessivo funzionamento del sistema, soggetto alle stringenti disposizioni dell'ordinamento comunitario sui termini perentori dei pagamenti, derivanti dalla riforma del codice antimafia.
Allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'accesso ai finanziamenti comunitari in agricoltura, attraverso l'inserimento del comma 3-bis nell'articolo 83 e del comma 1-bis nell'articolo 91 del decreto legislativo 159 /2011, è stato introdotto un sistema di verifiche antimafia ancora più penetrante e rigoroso rispetto a quello ordinario in materia di concessione di terreni agricoli demaniali che ricevono finanziamenti nell'ambito dei sistemi previsti dalla politica agricola comune, nonché sui terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.
La disposizione, inizialmente riferita a tutte le concessioni e ai finanziamenti a prescindere dal loro valore complessivo, è stata successivamente emendata in sede di conversione in legge del Dl 148/2017, convertito nella legge 172/2017, con la fissazione, ai fini dell'assoggettamento alle verifiche antimafia, di una soglia di 5 mila euro. A stretto giro è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 che ha escluso dalla sottoposizione alle verifiche antimafia i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributi presentate prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma del codice antimafia. La stessa legge ha poi stabilito che le disposizioni previste dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del codice antimafia (nel testo modificato dal Dl 148/2017), non trovassero applicazione fino al 31 dicembre 2018, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25 mila euro. Questa deroga temporanea è stata poi prorogata al 31 dicembre 2019 dal Dl 113/2018.

La semplificazione del rilascio
Per semplificare il sistema il Viminale ha peraltro dato indicazioni affinchè le erogazioni non siano condizionate all'effettività dei controlli ma possano essere corrisposte sotto condizione risolutiva legata all'esito degli accertamenti.
Tenuto conto che non sempre il relativo rilascio avviene in tempo reale, lo stesso legislatore ha, infatti, introdotto nel sistema vigente un'eccezione alla suddetta regola, codificata proprio dall'articolo 92, comma 3. Questa eccezione consente l'assegnazione del contributo prima ancora della consultazione della Bdna, fermo restando l'obbligo di procedervi, in presenza di ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione degli aiuti agricoli comunitari nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea. Il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio dovrà essere contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva.

La convenzione tra Agea e ministero dell'Interno

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©