Amministratori

Il proprietario del terreno non risponde dei reati di discarica non autorizzata commessi da terzi

di Domenico Carola

La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 21080/2019 hanno ribadito il principio in forza del quale non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi a carico del proprietario, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti.

La vicenda
La Corte territoriale di Milano, riformando la sentenza del tribunale di Milano, ha dichiarato di non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti di un proprietario di un terreno per i contestati reati in tema di gestione di rifiuti, di falso e di abuso d'ufficio in ragione dell'intervenuta prescrizione dei medesimi, confermando peraltro le statuizioni civili già disposte. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione articolato su ben tredici motivi di impugnazione tra i quali lamentava inosservanza delle norme processuali in tema di ordinanza di ammissione delle prove, di inammissibilità della lista testimoniale siccome presentata dal pubblico ministero, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi del pubblico ministero nonché di illegittimità della motivazione addotta in ordine alle proposte eccezioni di nullità dell'ordinanza istruttoria.

La decisione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso infondato in quanto hanno ritenuto che in materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto questa responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. L'ordine di ripristino dei luoghi, di cui alle ordinanze sindacali del Comune, era invero correttamente destinato anche alla società proprietaria dell'area tenuto conto della condotta e quindi della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006, se non addirittura della stessa responsabilità diretta nell'abbandono e nel deposito dei rifiuti adeguatamente evidenziate dal provvedimento della Corte territoriale. Inoltre anche in merito ai contestati delitti di falso, il ricorrente ha osservato che i Giudici del merito avevano ipotizzato l'esistenza di un pactum sceleris tra il collaudatore delle opere di urbanizzazione, peraltro scelto dall'amministrazione comunale e in tesi autore di una perizia falsa, e gli amministratori della società. Al contrario, alcunché era stato rintracciato al riguardo, e in realtà il ragionamento dei Giudici meneghini rappresenta solamente un tentativo di risposta al quesito cui prodest, con un presunto ricorso a una prova logica che invece non è tale non sussistendo alcun elemento di fatto con il quale supportare questa ipotesi.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 21080/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©