Amministratori

Illegittima l'ordinanza del prefetto che vieta lo stazionamento nelle «zone rosse» della città

di Domenico Carola

È illegittima l'ordinanza prefettizia che ha disposto il divieto di stazionare in diverse aree della città, le cosiddette «zone rosse», alle persone cui è stata contestata la violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultino denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici della seconda sezione del Tribunale amministrativo della Toscana, con la sentenza n. 823/2019, hanno annullato l'ordinanza del Prefetto di Firenze in quanto non è stata dimostrata l'impossibilità di utilizzare mezzi ordinari di lotta alla criminalità di strada.

Il sistema disegnato dal legislatore in materia è quello, assimilabile allo schema del servizio pubblico nazionale, nel quale diverse autorità, a diversi livelli, intervengono nella tutela degli interessi pubblici. In questo contesto non si può tracciare un confine netto tra competenze prefettizie e sindacali e deve invece ipotizzarsi un coordinamento dell'azione dell'una e dell'altra Autorità. Non è inoltre possibile delineare una netta distinzione, come il ricorrente pretende, tra ordine pubblico da un lato e sicurezza urbana dall'altro poiché il mantenimento del primo è presupposto del secondo: in assenza di ordine pubblico non può certo darsi alcuna urbana sicurezza. Ne segue, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, che la materia della sicurezza urbana può essere considerata come espressione della sicurezza pubblica in quanto ne costituisce uno degli aspetti in cui quest'ultima si articola. Ciò perché manca la dimostrazione, da parte dell'amministrazione, dell'insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell'ordinamento per affrontare la situazione rilevata.

Lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l'articolo 16, primo comma, della Costituzione.
Il provvedimento, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l'essere responsabile di «comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione» di determinate aree. Questa automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di questo genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati. Un provvedimento di questo genere avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, si possa ritenere che concretamente ostacolino l'accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine.

La sentenza del Tar Toscana n. 823/2019

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