Amministratori

Valutazione d'incidenza ambientale, il Tar verifica illogicità e difetti procedimentali

di Emanuele Guarna Assanti

La Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), similmente alla Valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità, oltre che tecnica anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. È quanto afferma il Tar Catanzaro, con la sentenza del 19 luglio 2019, n. 1455.

La vicenda
Il ricorrente propone ricorso al Tar Calabria, sede di Catanzaro, al fine di ottenere l’annullamento di un decreto della Regione Calabria di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) con esito negativo e dei pareri ad esso presupposti della Struttura tecnica di valutazione (Stv).
Secondo i suindicati provvedimenti amministrativi, la costruzione turistica edificata dal ricorrente risultava ubicata nelle vicinanze di un lago costituente sito di interesse comunitario (cosiddetto Sic), con conseguente interrelazione negativa della struttura ricettiva sul contesto ecologico, la flora e la fauna locali.
Mentre il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, illogicità di istruttoria e travisamento dei fatti, in relazione alle reali caratteristiche morfologiche del sito e a costruzioni già presenti le quali non venivano considerate incidenti sul Sic, la Regione replicava deducendo, oltre alla correttezza dell’istruttoria, l’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa della Vinca.

Le decisione
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, afferma preliminarmente che la valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all’esecuzione dell’opera.
La qualificazione come discrezionale del provvedimento in esame incide sulla ampiezza e sulla portata del sindacato del Giudice amministrativo. Tale giudizio, infatti, si trova a esser limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito, con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all’amministrazione.
Più in particolare, quanto alla mancata predeterminazione di tale zona come Sic, la normativa regionale ha stabilito, anche per le aree esterne ai siti protetti il ‘vaglio ambientale’ sottoposto a Vinca; inoltre, i due pareri, posti a presupposto della Vinca negativa, si sono soffermati analiticamente sullo stato dei luoghi evidenziando le caratteristiche del terreno e l’importanza del suo ecosistema.

 

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