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Guida in stato di ebbrezza contestabile anche se il veicolo è parcheggiato

di Francesco Machina Grifeo

La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se l'auto è parcheggiata. È infatti sufficiente la prova che il veicolo sia stato guidato poco tempo prima. La Corte di cassazione, sentenza n. 41457 di ieri, ha così respinto il ricorso di un uomo sanzionato ( articolo 187, comma 7 del Codice della strada) per non essersi sottoposto all'alcol test dopo che una videoregistrazione lo aveva immortalato alle 22.55 alla guida di un'ape, sebbene gli agenti l'avessero fermato alle 22.57 quando il mezzo era stato ormai posteggiato, con le quattro luci accese, in una piazza cittadina. Secondo il guidatore, a quel punto egli sarebbe dovuto essere considerato un semplice «pedone». Per i giudici tuttavia «solo con un inammissibile "salto logico" è possibile affermare - cosi come fatto nell'atto di impugnazione - che, dopo aver parcheggiato il veicolo, l'imputato avesse perso la sua qualità di "conducente", diventando mero "pedone" della strada, posto che era stato visto alla guida dell'ape pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti, che lo avevano così notato in evidente stato di ebbrezza alcolica e che perciò, avevano deciso di sottoporlo all'alcoltest».

L'articolo 186, comma 7, codice della strada, ricorda la decisione, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". «È di tutta evidenza - spiega la decisione - che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida o che ha guidato - fino a poco prima delle richiesta degli agenti di polizia - un veicolo».
In questo senso, prosegue la Corte, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (n. 10475/2010) secondo cui: «ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico». Sulla stessa linea, la sentenza n. 37631/2007 ha affermato che «deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione stradale, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto».

La sentenza della Corte di cassazione n. 41457 /2019

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