Amministratori

Illegittimo l'allontanamento del mendicante senza una motivazione puntuale

di Amedeo Di Filippo

È illegittimo l'ordine di allontanamento da un marciapiede di un mendicante motivato con esclusivo riferimento al fatto che vi svolge attività di questua. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza n. 2360/2019.

La sicurezza
Il provvedimento del questore e l'ordine di allontanamento del corpo di polizia locale emessi per violazione del divieto di stazionamento sul marciapiede da parte di un mendicante sono stati impugnati. I provvedimenti avevano come motivazione il solo fatto che il mendicante svolgeva attività di questua ed erano stati emessi in base agli articoli 9 e 10 del decreto Minniti 14/2017 sulla sicurezza della città:
• l'articolo 9 tutela il decoro di particolari luoghi sanzionando chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione alle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e relative pertinenze; contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto; l'autorità competente è il sindaco del comune; i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
• l'articolo 10 dispone che l'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto con le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è trasmesso al questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni; nei casi di reiterazione il questore può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree specificate nel provvedimento, individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Le motivazioni
Tar Lombardia ritiene fondate le censure proposte dal ricorrente, il quale ha lamentato il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati. Ricordando che gli articoli 9 e 10 del Dl Minniti pretendono che le ordinanze di allontanamento riportino le motivazioni sulla base delle quali sono adottate, nella sentenza viene messo in rilievo che il provvedimento adottato dalla polizia locale si è limitato ad evidenziare che il ricorrente aveva occupato il marciapiede, chiedendo la questua, evidenziando che questo comportamento avrebbe impedito la fruizione dello spazio pubblico.
Si tratta, per i giudici amministrativi, di un'argomentazione che non soddisfa né la previsione dell'articolo 3 della legge 241/1990, né quella dell'articolo 10 dello stesso Dl 14/2017, trattandosi di una motivazione del tutto generica che non evidenzia quali concrete e particolari modalità abbia posto in essere il ricorrente nel chiedere la questua, tali da impedire la fruizione o l'accesso allo spazio pubblico.
Una carenza motivazionale che il Tar Lombardia riscontra ancor più evidente nel provvedimento del questore, che si basa sulla mera rilevazione della reiterazione delle condotte contestate dal Comune senza palesare le concrete ragioni per cui la condotta sarebbe idonea a causare un pericolo per la sicurezza pubblica.

La sentenza del Tar Lombardia 2360/2019

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