Amministratori

Il reato per opere abusive nella fascia di rispetto del demanio marittimo è permanente

di Domenico Carola

Il reato per l'esecuzione di opere a meno di trenta metri dal demanio marittimo ha natura permanente e cessa solo con il conseguimento dell'autorizzazione prescritta o con la demolizione del manufatto edificato entro la fascia demaniale. Lo hanno deciso i giudici della Corte di cassazione penale con la sentenza n. 1724/2020.

La vicenda
Una signora è stata condannata in primo e secondo grado per l'occupazione di un area demaniale marittima e la realizzazione di manufatti non autorizzati. Contro la decisione la signora ha presentato ricorso per cassazione deducendo vari motivi tra cui violazione di legge e vizio di motivazione per condanna disposta per fatto diverso da quello originariamente contestato, nonché ulteriore vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, travisando le risultanze processuali, avrebbe considerato erroneamente quale innovazione la sostituzione di una esigua parte di una recinzione in blocchetti di cemento anziché a vista, la quale non avrebbe apportato, in concreto, alcuna incidenza sull'uso del manufatto preesistente sull'area demaniale.

La decisione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la norma della correlazione tra l'imputazione e la sentenza nello stabilire che il giudice possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, richiede che il fatto storico addebitato rimanga identico per ciò che concerne la condotta, l'evento e l'elemento soggettivo.
La giurisprudenza della Cassazione ha peraltro rilevato, in più occasioni, che la violazione di questo principio sia ravvisabile soltanto quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato. I giudici hanno chiarito che deve tenersi conto non soltanto del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, in modo tale da porlo in condizione di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio valorizzato ai fini della decisione.
Per quanto concerne il vizio di motivazione della Corte territoriale afferente la sostituzione di una parte di una recinzione definita «a vista» con altra in blocchetti in cemento non può ritenersi irrilevante, atteso che incide maggiormente sull'assetto dell'area demaniale e rafforza il rapporto di fatto illegittimo tra il privato e l'area sottratta all'uso pubblico. La vigente disciplina presuppone l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo e queste devono essere appunto caratterizzate dalla novità rispetto al preesistente, circostanza che può configurarsi nell'esecuzione di manufatti in precedenza non esistenti ovvero mediante significative trasformazioni di quanto preesistente, come nel caso di creazione di nuovi volumi o superfici ovvero mutamento di sagoma e non anche in meri interventi di manutenzione ordinaria.

la sentenza della Corte di cassazione penale n. 1724/2020

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