Amministratori

Tavoli e sedie non fanno somministrazione

di Domenico Carola

La sola presenza di tavolini e sedie abbinati, all'interno di un laboratorio artigiano di gastronomia non è indicatore dello svolgimento abusivo di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ancorché prodotti dallo stesso laboratorio. È quanto ha deciso il Tar Lazio con la sentenza n. 1116/2020.

Il caso
Una società di somministrazione di alimenti e bevande ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale recante l'ordine di cessazione dell'attività di somministrazione abusivamente intrapresa. La ricorrente ha fatto presente di essere titolare di un esercizio di gastronomia calda e di vicinato e che in base a un accertamento della polizia locale di Roma capitale le hanno contestato l'esercizio abusivo di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ragione della asserita presenza di tavoli con sedute abbinabili, non utilizzabili secondo la risoluzione del ministero dello Sviluppo economico. Contro il provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso al Tar Lazio deducendo una serie di violazioni e false applicazioni di normative e leggi

La decisione
Il tar Lazio, ha accolto il ricorso e ha annullato la determinazione dirigenziale, ritenendo che l'attività di accertamento svolta che ha verificato la presenza di arredi, quali sedie e tavoli, è insufficiente, in quanto non sono prova del servizio di somministrazione. In oltre non è stato effettuato alcun controllo sulla superficie dedicata al consumo, i consumatori presenti, i prodotti offerti se erano di propria produzione e altro.
I giudici amministrativi hanno puntualizzato che il ricorrente è un soggetto che effettua attività di trasformazione della materia prima con produzione di prodotti alimentari e per detta lavorazione necessita solo della presentazione di una Scia per laboratorio di gastronomia. Questo titolo è necessario solo per avviare l'attività ma non consente né la vendita né il consumo sul posto di prodotti di propria produzione. Lo stesso artigiano è titolare anche di una Scia per esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari ed è soggetto alla disciplina commerciale e, per questo motivo, può vendere prodotti alimentari prodotti da terzi ovvero prodotti e preparati in sede nel suo laboratorio solo per asporto. Ha ricordato, però, la Corte che il decreto-legge 223/2006, convertito con modifiche dalla legge 248/2006, noto come decreto Bersani, con l'articolo 3, comma primo, lettera f-bis), consente allo stesso operatore, in quanto titolare di Scia per esercizio di vicinato, di far consumare sul posto i soli prodotti di gastronomia «e non quelli di, eventuale, propria produzione artigianale …» utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Il Tar Lazio ha nuovamente ribadito il concetto che in un esercizio commerciale di prodotti alimentari è possibile dar luogo alla somministrazione non assistita di questi prodotti, a nulla rilevando che nel locale sono presenti punti di appoggio e arredi, ancorché con sedute abbinabili. Inoltre deve essere escluso del tutto il servizio assistito da personale del locale commerciale.

La sentenza del Tar Lazio n. 1116/2020

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