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Coronavirus - Tar Sardegna: legittima l'ordinanza che «comprime» privacy e libertà di movimento

di Pietro Alessio Palumbo

Sono legittime le ordinanze contingibili e urgenti che impongono ai cittadini di uscire di casa per la spesa alimentare non più di due volte a settimana utilizzando una tessera nominativa e personale. Valida compressione del diritto alla riservatezza e della libertà di movimento, e a ben vedere nessuna forma di eccesso di potere rispetto alle norme nazionali e regionali di cui le ordinanze sindacali realizzano una (ammissibile) applicazione più realistica e concreta. In altre parole, in una situazione emergenziale, qualora nei fatti risultino inefficaci le pur eccezionali misure nazionali e regionali, deve essere accordata valenza a misure comunali ancor più stringenti. Lo ha chiarito il Tar Sardegna con il decreto n. 122/2020.

La vicenda
In pieno lockdown da Covid-19, un sindaco notava comportamenti in violazione delle disposizioni sul divieto di assembramento. Ciò avveniva presso gli esercizi commerciali aperti. Dal che stabiliva che la spesa presso le strutture di vendita alimentare, sebbene consentita, era tuttavia possibile per un massimo di due ingressi a settimana e per un massimo di un soggetto per nucleo famigliare. Era inoltre obbligatorio dotarsi di una «Cartella della Spesa» intestata e individuale sulla quale il commerciante doveva annotare i dati personali del cliente a cui seguiva una timbratura di annullamento. A questo punto alcuni cittadini hanno depositato ricorso al Tar allegando istanza cautelare d'urgenza poiché, a loro dire, le ordinanze compromettevano gravemente riservatezza, libertà di movimento e persino la possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità.

La decisione
Il Tar ha ricordato che per la prima volta dal dopoguerra si sono definite e applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'ordinamento, tuttavia potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo. A ben vedere le ordinanze contingibili e urgenti impugnate, risultano quindi adottate in presenza dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria e non si pongono in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale tenuto conto che si limitano a rendere più rigorose alcune delle misure prese a livello centrale e di area macro-territoriale, con il dichiarato fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione per l'approvvigionamento dei necessari beni alimentari. Nel contesto emergenziale è legittimo l'esercizio di un «potere attuativo» del sindaco ragionevolmente diretto non solo a limitare il numero delle volte in cui può essere consentito al cittadino di recarsi in esercizi commerciali, ma anche a obbligare di indossare all'interno degli esercizi in questione, guanti e mascherine. Tanto più quando, come nel caso di specie, il provvedimento comunale per altro verso sollecita gli esercizi commerciali ad avviare nel più breve tempo possibile servizi di consegna domiciliare su prenotazione.

Il decreto del Tar Sardegna n. 122/2020

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