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Coronavirus - Anac, niente Cig per i buoni spesa della «solidarietà alimentare»

di Manuela Sodini

Con la delibera n. 313/2020, Anac, allo scopo di non appesantire gli adempimenti dei Comuni e rispondere alle molteplici richieste di parere ricevute, ha precisato che i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari legati all'emergenza Coronavirus sono esenti dall'obbligo di acquisizione del Cig.

La precisazione di Anac segue l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020, con cui è stato disposto lo stanziamento di 400 milioni di euro in favore dei Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.

I Comuni in questo momento sono in prima linea per sostenere le persone che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si sono trovate in difficoltà per assenza di reddito o perdita del lavoro a partire dal mese di febbraio. Il sostegno avviene attraverso buoni spesa e le risorse a disposizione per questa misura sono state stanziate nella richiamata ordinanza della Protezione civile, dove all'articolo 2, comma 4, si stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al codice dei contratti pubblici, di generi alimentari o prodotti di prima necessità e buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune, in base al comma 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza, individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Per l'acquisto e la distribuzione dei generi alimentari, i Comuni possono avvalersi degli enti del terzo settore.

L'esclusione dall'obbligo di acquisizione del Cig e dall'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore di Anac è da ricondurre al fatto che i buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari previsti dall'Ordinanza sono assimilabili ai voucher sociali, trattandosi di erogazioni sostitutive di contributi economici in favore di persone che versano in stato di bisogno; in proposito Anac richiama la determina n. 556/2017 con cui aveva stabilito che la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale.

Qualora i Comuni decidano di affidare a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad esempio, acquistando i voucher sociali sul Mepa), si configura un appalto di servizi. L'affidamento, in applicazione dell'ordinanza, potrà avvenire in deroga al codice dei contratti pubblici, ma resterà assoggettato all'obbligo di acquisizione del Cig ai fini della tracciabilità.

Quindi, come precisa Anac, operativamente i Comuni dovranno acquisire un Cig semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, restando così esonerati da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità.

Se i Comuni ricorrono a enti del terzo settore si configura la fattispecie dell'appalto di servizi qualora venga riconosciuta una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese, in tal caso, si applicheranno le indicazioni sopra riportate, quindi, acquisizione dello smartCIG qualunque sia l'importo del servizio affidato con esonero da ogni altro obbligo contributivo ed informativo verso l'Anac. Anche nelle fattispecie escluse dalla tracciabilità dei flussi finanziari, Anac invita ad utilizzare gli strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.

La delibera Anac n. 313/2020

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