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Coronavirus - Tar Friuli, legittimi i limiti imposti alla libera circolazione

di Maria Luisa Beccaria

Le misure adottate in materia sanitaria, per l'emergenza epidemoliogica Covid-19, non possono essere sospese perchè tutelano il preminente bene della salute pubblica.
Con il decreto n. 31/2020, il Tar Friuli Venezia Giulia ha respinto l'istanza di una associazione di imprenditori, artigiani e titolari di partite Iva per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 7/2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia che ha limitato la circolazione di chi è presente nel territorio della Regione, e ha ordinato la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale e a servizio di porti e interporti.

Per impedire il più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, in Friuli sono state adottate iniziative provvedimentali più rigorose in aggiunta a quelle nazionali. E l'ordinanza in questione è stata integrata con la successiva n. 8 con cui è stata disposta la chiusura delle attività commerciali anche nella giornata di lunedì 13 aprile 2020, ferme restando le precedenti eccezioni. Con quest'ultima ordinanza è stato inoltre stabilito l'obbligo per chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, e ai servizi pubblici non di linea (servizio Ncc, taxi, eccetera), di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di usare la mascherina o una protezione a copertura di naso e bocca.

Secondo il Tar friulano, l'ordinanza n. 7, adottata sulla base dei presupposti di necessità e urgenza, tutela un danno infinitamente più grave di quello astrattamente dedotto dai ricorrenti. In particolare la chiusura domenicale dei negozi alimentari è finalizzata a preservare la salute dei lavoratori che svolgono eccezionalmente un servizio di pubblica necessità.

Come evidenziato, con decreto n. 1553/2020 del Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, è prioritario proteggere la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali che seppure consentiti dall'ordinamento sono potenzialmente pericolosi per il contagio. Questa motivazione giustifica, nell'attuale situazione emergenziale, le disposizioni che, per la prima volta dal dopoguerra, comprimono i diritti anche fondamentali della persona.

Quindi nella valutazione dei contrapposti interessi va data prevalenza alle misure approntate per la tutela del valore costituzionale primario della salute pubblica.

Per queste stesse ragioni non è stata ritenuta manifestamente irragionevole l'ordinanza sindacale che ha limitato il numero delle volte in cui il cittadino può recarsi in esercizi commerciali per approvvigionarsi dei necessari beni alimentari (una volta al giorno nei piccoli esercizi, 2 volte alla settimana nei market), e ha fissato l'obbligo di indossare all'interno degli esercizi commerciali guanti e mascherine (Tar Sardegna, decreto 7 aprile 2020 n. 122).

Il decreto del Tar Friuli Venezia Giulia n. 61/2020

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