Amministratori

Coronavirus - «Sì» alla chiusura temporanea della casa di cura per sanificare

di Maria Luisa Beccaria

Il Tar Napoli, con il decreto n. 779/2020, ha respinto la richiesta di annullamento di due ordinanze sindacali con le quali rispettivamente sono state stabilite le prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in una casa di cura e ne è stata imposta la chiusura temporanea a seguito dellle risultanze dei tamponi eseguiti per effettuare disinfezione e sanificazione.
Le misure disposte dal sindaco hanno avuto una funzione preventiva e precauzionale essendo finalizzate alla chiusura della struttura, dopo che si erano verificati ulteriori casi di Covid-19, nonostante le idonee procedure imposte dall'azienda sanitaria. Il sindaco ha anche stabilito la dismissione protetta o domiciliare dei pazienti negativi, con obbligo di quarantena, e il trasferimento dei positivi in una struttura ospedaliera dedicata, fino al completamento delle sanificazione e al rilascio del parere favorevole della autorità sanitaria.
Il decreto del Tar non ha valutato come grave e urgente il pregiudizio all'immagine che potrebbe subire la ricorrente e ha rilevato, per i quattro pazienti, che non potevano essere subito dimessi, il possibile coordinamento, con le autorità sanitarie competenti.

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020, disposto con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, l'articolo 35 del Dl 9/2020 ha fissato un importante limite al potere di ordinanza. I provvedimenti adottati a livello locale, contingibili e urgenti, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono contenere misure che siano in contrasto con quelle statali, pena l'inefficacia del provvedimento sindacale. Questa norma è stata abrogata dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del Dl 19/2020 che all'articolo 3 ha fissato il divieto, a pena di inefficacia, delle ordinanze sindacali in contrasto con le misure statali ed eccedenti i limiti di oggetto, definiti dal Dl.
É stato attribuito ai Prefetti il compito di vigilare sull'attività normativa dei sindaci.

Con la circolare del ministero dell'Interno 26 marzo 2020 è stato chiarito che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 2, comma 1, del Dl 19/2020, ma con efficacia limitata fino a dato momento e solo per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati. Inoltre le Regioni e i Comuni possono fissare prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza, ma non possono incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale.

Il decreto del Tar Napoli n. 779/2020

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