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Coronavirus - In Calabria quarantena a chi viola l'obbligo di circolare senza giustificato motivo

di Maria Luisa Beccaria

Scatta l'obbligo di quarantena per 14 giorni per chi viola il divieto di circolare in Calabria senza giustificato motivo. Il decreto del Tar Catanzaro n. 219 del 15 aprile non ha sospeso l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020, che è stata adottata in base all'articolo 32, comma 3, della legge 833/1978.

Ferme restando le misure disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza è stato stabilito, fino al 3 aprile 2020, l'obbligo sull'intero territorio regionale, per tutti i cittadini, di rimanere nelle proprie abitazioni. Consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono stati definiti motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze fisiologiche degli animali da affezione, con spostamenti solo in prossimità della propria abitazione.

Con l'ordinanza è stato disposto, in considerazione della potenziale esposizione al contagio, che ai trasgressori si applichi comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente.

Si applicano le modalità previste dal punto 4 dell'ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020, prima definite solo per l'applicazione delle misure di prevenzione (in particolare per chi arriva in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico).

Occorre quindi la comunicazione da parte dei dipartimenti di prevenzione delle Asp al sindaco, quale autorità sanitaria locale della prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza, come prescritto con l'ordinanza regionale 1/2020.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'ordinanza 12/2020 viene punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro), ove il fatto non costituisca più grave reato.

Il Tar ha evidenziato che il procedimento impositivo della quarantena obbligatoria non sembra essersi concluso poiché esso presuppone l'applicazione di tale misura tramite il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente. Manca l'atto applicativo, comunicato o notificato al ricorrente, delle disposizioni emanate con portata generale dal presidente della regione Calabria.

Altre prescrizioni sono state emanate con l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 in data 13 aprile. I soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, per spostamenti consentiti, devono darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. Nel caso di spostamenti non giustificati da motivi di lavoro o di salute, vi è l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

È stato imposto l'isolamento obbligatorio presso una struttura dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l'isolamento domiciliare non sia attuabile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace.

Infine è stato prescritto l'obbligo di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per chi si sposti o giunga all'interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate. Tale prescrizione va attuata con particolare riferimento, tra gli altri, alla presenza fisica presso le attività commerciali consentite e aperte al pubblico, gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile.

Il decreto del Tar di Catanzaro n. 219 /2020

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