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Coronavirus - Legittimi i limiti orari per fare la spesa imposti dal sindaco

di Maria Luisa Beccaria

È legittima l'ordinanza sindacale che nel periodo emergenziale da coronavirus limita le uscite per gli acquisti di generi alimentari. Secondo il Consiglio di Stato, di fronte all'esigenza di tutelare la salute pubblica, possono essere compresse alcune libertà individuali e in particolare il diritto di approvvigionamento alimentare, che può essere regolato quanto a tempi e criteri, per evitare assembramenti.
Con il decreto del 17 aprile 2020 n. 2028 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il decreto del Presidente del Tar Sardegna del 7 aprile n. 122 , che ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pula del 31 marzo 2020 n. 9, rettificata con ordinanza del 2 aprile 2020 n. 10.

Il dispositivo contestato
Il Sindaco ha disposto che dal 3 aprile la spesa presso le strutture di vendita (market, supermarket e minimarket anche con superficie di vendita inferiore a 150 mq.) a prevalenza alimentare, presenti nel territorio comunale di Pula, è consentita per un massimo di due ingressi complessivi a settimana e per un massimo di un soggetto, o suo delegato, per nucleo familiare. È stata ammessa l'uscita da casa per una sola volta al giorno per un solo membro della famiglia ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura, purché siano esercizi commerciali non ricompresi e non all'interno di market, supermarket e minimarket.
Secondo il Consiglio di Stato le posizioni di interesse o diritto degli appellanti non sono irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale fissata per il 6 maggio. E le ordinanze contingibili e urgenti impugnate sono state adottate sulla base dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria, e rendono più stringenti alcune misure di livello nazionale e regionale, per evitare la diffusione del contagio nel territorio comunale.
L'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari del 3 aprile 2020 n. 21, invece, era stata sospesa con il decreto n. 133/2020 del Tar Sardegna. È stato riconosciuto al ricorrente il danno irreparabile derivante dall'esecuzione delle stessa, perchè l'attività di cui è titolare rientra tra quelle di vendita di generi alimentari, seppure in forma automatica, che è stata fatta salva dal Dpcm 11 marzo 2020, e costituisce l'unica fonte di sostentamento per lui e per la famiglia.

Attività motoria
I divieti di circolazione sono stati ritenuti legittimi anche dal decreto del Tar Palermo n. 458 del 17 aprile 2020, che non ha sospeso l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia dell' 11 aprile 2020 n. 16, che ha reiterato il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 6/2020, di ogni attività motoria all'aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori.
Invero, l'articolo 3, comma 2, del Dl n. 19/2020 ha vietato solo ai Sindaci, e non agli organi regionali, di provvedere in contrasto con le misure statali, pena l'inefficacia delle loro ordinanze contingibili e urgenti. Per tutelare la salute pubblica e scoraggiare comportamenti elusivi della quarantena nazionale, gli interessi e la posizione giuridica dei ricorrenti sono stati valutati recessivi rispetto alle esigenze di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica.
Nella predetta ordinanza n. 16/2020 sono state limitate a una sola volta al giorno, e a un solo componente del nucleo familiare le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci. È stata consentita una breve passeggiata giornaliera, con un accompagnatore e in prossimità della residenza o domicilio, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali.

Il decreto del Consiglio di Stato n. 2028/2020

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