Amministratori

Coronavirus - Frodi, Bankitalia chiede più prevenzione alla Pa

di Manuela Sodini

La pubblica amministrazione, come è noto, ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; infatti, l'articolo 10 del decreto legislativo 231/2007, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, che ha recepito la quarta direttiva antiriciclaggio modificando il decreto 231/2007, ha esteso alcuni degli obblighi previsti per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio anche alle pubbliche amministrazioni responsabili dei seguenti procedimenti amministravi: autorizzazioni e concessioni, affidamento di lavori, forniture e servizi, erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.
Per questa ragione, le pubbliche amministrazioni, come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto 231/2007, devono adottare, in base al predetto articolo 10, procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicare le misure necessarie a mitigarlo, il tutto accompagnato da precisi obblighi di comunicazione alla Uif di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui le pubbliche amministrazioni vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La prevenzione nella Pa
Non stupisce quindi che nella recente comunicazione dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif), pubblicata sul sito di Banca d'Italia, in relazione alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19, vengono date una serie di indicazioni destinate, oltreché agli intermediari e ai professionisti, anche alle pubbliche amministrazioni, in quanto parte attiva del sistema di prevenzione.
Infatti, l'attuale situazione di emergenza sanitaria sta esponendo il sistema economico-finanziario a molteplici rischi di comportamenti illeciti, l'indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura, in questo contesto è fondamentale che gli interventi pubblici sostengano effettivamente persone e imprese in difficoltà, prevenendo azioni illegali e preservando l'integrità dell'economia legale.
Proprio al fine di agevolare una pronta individuazione di possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del Covid-19 (dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi eccetera), di condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa, mediante l'alterazione o la falsificazione della documentazione, di fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato, la comunicazione richiede che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l'emergenza Covid-19.
Nella comunicazione si invitano i soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, quindi intermediari, professionisti e pubbliche amministrazioni, a diffondere le indicazioni dell'Uif al personale e a coloro che sono incaricati della valutazione delle operazioni, avendo cura di sensibilizzarli con idonee iniziative anche mediante istruzioni volte ad assicurare un'efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.
Si ricorda peraltro che l'inosservanza delle norme in materia antiriciclaggio comporta per i dirigenti la decurtazione della retribuzione di risultato fino all'ottanta per cento.

La comunicazione Uif del 16 aprile 2020

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