Amministratori

Al Comune compete vietare l'inquinamento acustico anche senza superamento dei limiti

di Maria Luisa Beccaria

I Comuni possono adottare misure di contenimento dell'inquinamento acustico, anche introducendo fasce orarie, non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2684/2020.
La decisione ha confermato la sentenza del Tar di Trento nella parte in cui aveva condannato la società, titolare di un impianto di autolavaggio automatico, all'applicazione del regolamento del Comune di Rovereto che proibisce l'attività di autolavaggio nella fascia oraria notturna, dalle ore 20.00 alle ore 7.30 nei giorni feriali, e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. Secondo il Consiglio di Stato non contrasta con la fonte di rango primario costituita dalla legge 447/1995, la norma regolamentare impugnata, così come interpretata dalla sentenza di primo grado, che proibisce in orario notturno nelle zone residenziali, lo svolgimento dell'attività di autolavaggio, anche self-service. La verifica del rispetto in concreto dei limiti di emissione acustica vale, al fine di tutelare la quiete pubblica, per le attività svolte di giorno. E non per le attività notturne, poiché il divieto di utilizzo notturno di macchinari per autolavaggio è assoluto.

La giurisprudenza ha riconosciuto la necessità di salvaguardare il riposo, la salute umana, l'ambiente abitativo, nonché la tranquillità pubblica, sulla base di principi che valgono per tutti i Comuni e non soltanto per quelli di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico. Essa ha pertanto ribadito la competenza dei Comuni a regolamentare l'emissione e l'immissione dei rumori tramite misure di contenimento dell'inquinamento acustico, e a disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie durante le quali essi possano essere espletati. Vanno presi considerazione non solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, ma anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e sulla tranquillità pubblica o privata. Quindi i Comuni possono stabilire disposizioni particolari, anche corredate da sanzione amministrativa, che vietino non già le immissioni sonore che superino una determinata soglia acustica, ma tutte quelle che comunque nuocciano alla quiete e alla tranquillità pubblica o privata, indipendentemente dal loro livello acustico.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2684/2020

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