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Coronavirus - «Delicato bilanciamento» tra salute pubblica e libertà di spostamento

di Daniela Dattola

La circolare protocollo n. 15350/117(2)Uff.III-Protezione Civile adottata dal Capo di Gabinetto del Mit esplica le novità e le norme maggiormente rilevanti del Dpcm 26 aprile 2020, che ha dato avvio alla cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Covid-19. Disposizioni del Dpcm che, in base al suo articolo 10, si applicano dal 4 al 17 maggio 2020 in sostituzione di quelle del Dpcm 10 aprile 2020, eccezion fatta per quelle contenute nell’articolo 2, commi 7, 9 ed 11 del nuovo Dpcm, che si applicano invece già dal 27 aprile 2020 e sempre sino al 4 maggio 2020 cumulativamente a quelle del precedente Dpcm.

Il delicato bilanciamento tra tutela della salute pubblica e libertà di spostamento delle persone
La circolare in esame si sofferma particolarmente sull’opera profusa dal Dpcm 26 aprile 2020 al fine di operare un delicato bilanciamento tra le norme poste a salvaguardia della salute pubblica, da un lato, e quelle volte alla tutela della libertà di spostamento delle persone, dall’altro.
Beni e diritti entrambi garantiti a ciascun cittadino dalla Carta fondamentale e che, in casi connotati da una possibile criticità di armonizzazione interpretativa ed applicativa considerata l’urgenza dell’intervento normativo, rischiano di essere incostituzionalmente compromessi se non garantiti adeguatamente sia nella loro singolarità sia nel loro complesso, bilanciandone ragionevolmente il rispettivo grado di tutela.
Di qui, la cura della circolare del 2 maggio 2020 nel ricordare come il Dpcm 26 aprile 2020 imponga di “… trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale”.

Il potere di deroga restrittiva delle Regioni
Tra le nuove misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si evidenzieranno quelle maggiormente importanti per i controlli da eseguire da parte degli organi di vigilanza: quelle sullo spostamento delle persone.
Dette norme si applicano sull’intero territorio nazionale, fatto salvo il potere di deroga restrittiva regionale, dal momento che, in base all’articolo 10 comma 2 del Dpcm 2 maggio 2020, “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

Spostamenti delle persone
In base all’articolo 1 comma 1 lettera a) del Dpcm 26 aprile 2020, gli spostamenti delle persone sono consentiti in ambito regionale, ma non in una regione diversa rispetto a quella in cui le stesse si trovano, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, oltre che per incontrare congiunti.
Questi ultimi, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza numero 46351 del 10 novembre 2014, in tema di risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona ed espressamente richiamata dalla circolare in rassegna, vanno intesi come coniugi, rapporti di parentela, affinità ed unione civile, nonché quelli connotati da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Tale ultima locuzione è al centro di interpretazioni tra di loro contrastanti, quali quelle che propendono per l’inclusione nel novero di tali rapporti dei fidanzati anche non conviventi, ma non degli amici, e quelle che invece includono ambedue le tipologie di relazioni.
La circolare non prende posizione espressa in merito, ma, come per tutte le altre questioni applicative inerenti il Dpcm 26 aprile 2020, rinvia alla consultazione delle FAQ in costante aggiornamento sui siti istituzionali del Governo e dello stesso MIT.
La disposizione dell’articolo 1 comma 1 lettera a) del Dpcm 26 aprile 2020, secondo cui è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, dev’essere intesa nel senso che “… una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento [vale a dire, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute ovvero per incontrare congiunti, ndr]”.
Si noti come, per semplificare e velocizzare i controlli, la giustificazione lavorativa può essere comprovata anche “… esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.
L’articolo 1 comma 1 lettera b), Dpcm 26 aprile 2020, innovando sul punto, impone ora e non raccomanda soltanto più ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 C l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante.

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