Amministratori

Riaperture della fase 2, «no» alle accelerazioni regionali

di Pietro Alessio Palumbo

É illegittima l'ordinanza regionale che, in contrasto con la road map del Governo, dispone la fuga in avanti delle riaperture di pizzerie, bar e ristoranti del proprio territorio. A nulla vale l'attuale regressione dell'epidemia poiché spetta alle funzioni di coordinamento del Governo e per tutto il territorio nazionale, individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del Covid-19. Le Regioni possono intervenire solo con misure ulteriormente restrittive, unicamente nell'ambito delle proprie competenze e comunque nelle more di un nuovo atto ad hoc da parte del Governo centrale. Con la sentenza n. 841/2020, il Tar Calabria mette dunque l'accento sulla imprescindibile, leale collaborazione tra le istituzioni nell'attuale emergenza sanitaria che in tutta evidenza non è ancora alle nostre spalle.

La vicenda
Calati i contagi da Coronavirus, una Regione ha disposto la ripresa dell'attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all'aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato il provvedimento davanti al Tar eccependone l'illegittimità per carenza di potere. A sostegno dell'una e dell'altra parte si sono costituiti diversi Comuni del territorio regionale.

La decisione
Il fatto che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare l'emergenza sanitaria trova giustificazione nel dettato costituzionale: il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l'individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello "centrale". L'ordinanza regionale motiva la deroga alla sospensione dell'attività di ristorazione con il riferimento del rilevato valore di replicazione del virus Covid-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare (a proprio giudizio) un declino locale dell'epidemia. Tuttavia è ormai notorio che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello di una Regione, ma anche da altri elementi, come l'efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l'incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate. Non a caso le restrizioni dovute alla necessità di contenere l'epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente in modo che si possa misurare, di volta in volta e con la massima cautela e attenzione, la curvatura assunta dall'epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali. Il principio eurounitario di precauzione fa obbligo alle Autorità nazionali di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare rischi anche solo potenziali per la sanità pubblica prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. Per altro verso l'ordinanza non è stata preceduta da alcuna forma di intesa, consultazione o quantomeno informazione nei confronti del Governo. Un visibile difetto di coordinamento tra i due livelli amministrativi che si è risolto nella violazione da parte della Regione, del dovere di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali che compongono la Repubblica. Principio fondamentale nell'assetto di competenze delineato nel titolo V della Costituzione.

La sentenza del Tar Calabria n. 841/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©