Amministratori

No all'ordinanza sindacale sulla movida napoletana «ampliativa» di quella regionale

di Maria Luisa Beccaria

Il Tar Napoli con il decreto n. 1120/2020 ha accolto il ricorso della Regione Campania che impugnato l'ordinanza del sindaco di Napoli, per ottenerne la sospensione.

Con quest'ultima è stata disciplinata dal 1° giugno 2020 al 31 ottobre l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in modo difforme e ampliativo, rispetto alle prescrizioni dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53/2020.

In particolare l'ordinanza sindacale ha imposto ai titolari e ai gestori degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, e degli altri esercizi di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi su area pubblica, di rispettare i seguenti orari di chiusura:
• ore 2,30 del giorno successivo, da domenica a mercoledì;
• ore 3,30 del giorno successivo, dal giovedì al sabato con facoltà di somministrare alimenti e/o bevande ai tavoli, al banco o con modalità da asporto, confermando per l'asporto il divieto di vendita in contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 24:00. Ha anche vietato la vendita per asporto delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dalle ore 24:00.

Ha infine stabilito nei luoghi distanti da insediamenti residenziali o a bassa densità abitativa il prolungamento dei predetti orari per lo svolgimento di iniziative di intrattenimento e svago proposte all'amministrazione.

L'ordinanza regionale ha invece fissato, dal 29 maggio al 15 giugno 2020, il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale e con distributori automatici; il divieto dalle ore 22,00 alle ore 6,00, di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Ha richiamato il divieto fissato dall'articolo 1, comma 1, letteram) del Dpcm 17 maggio 2020 di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo,discoteche e locali, assimilati, all'aperto o al chiuso.

Il Tar ha considerato prevalente l'ordinanza regionale n. 53 valutato il profilo dell'aggravamento del rischio sanitario, anche in ambito ultracomunale a causa di assembramenti causati del probabile arrivo dai comuni limitrofi, per usufruire di orari più ampi e di attività ludiche.

Ha altresì tutelato il principio della certezza del diritto. Un quadro normativo, caratterizzato da di fonti normative che si contrappongono, genera incertezza sulla liceità dei comportamenti da tenere, e pone problemi di ordine pubblico nella gestione della attività di controllo.

Il decreto del Tar Napoli n. 1120/2020

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