Personale

Esigibilità delle mansioni, l'Aran conferma la condizione della compatibilità con la categoria di inquadramento

di Davide d'Alfonso e Consuelo Ziggiotto

La nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e la loro assegnazione costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. Così l'Aran, in risposta al quesito di un Comune in materia di esigibilità delle mansioni riferite al personale educativo degli asili nido.

Il tema ha prodotto difficoltà applicative, correlate alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, all'esenzione dal servizio e ai passi da compiere prima di collocare il lavoratore in esenzione. Tema che dovrà essere affrontato almeno fino al 14 luglio prossimo, termine di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, disposto dal Dpcm 11 giugno.

Nel formulare l'orientamento, l'Agenzia ha ricostruito il percorso contrattuale e giurisprudenziale che dà fondamento alla considerazione per cui è la categoria di inquadramento a definire i confini datoriali nell'individuazione delle mansioni attribuibili al dipendente: il richiamo è tanto alle previsioni contrattuali quanto alla giurisprudenza in materia.

L'Agenzia ha rilevato innanzitutto che la contrattazione collettiva in vigore in materia di sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali non detta alcuna specifica disciplina per l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle proprie del profilo posseduto. Si deve fare riferimento alle previsioni del «Sistema di classificazione professionale» disciplinato dal contratto del 31 marzo 1999. Qui l'articolo 3, comma 2, prevede unicamente che tutte le mansioni previste dal contratto collettivo all'interno delle singole categorie in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili.

Il parere aggiunge il doveroso riferimento alla norma dell'articolo 52 del Testo unico del pubblico impiego, il quale prevede che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito».

Anche il Dlgs 165/2001 riferisce all'ambito della categoria il solo confine entro il quale individuare le mansioni esigibili, ispirando, peraltro, una serie di pronunce giurisprudenziali nelle quali la Corte di cassazione, con sempre maggior forza nel corso degli anni, ha dato forza al criterio dell'equivalenza formale. Quest'ultima premia la classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal dipendente nel corso della sua carriera, privando di sostenibilità la contrapposta tutela del bagaglio professionale acquisito, che trovava favore nella giurisprudenza più risalente. Questa tutela, secondo le pronunce successive, mal si concilia con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, coerenti con lo schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.

La nozione di equivalenza formale rende esigibili tutte le mansioni, alla semplice condizione che esse siano compatibili con la categoria di inquadramento del lavoratore e, considerazione ulteriore e cruciale per la sua ricaduta operativa, l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere datoriale nell'ambito del rapporto di lavoro. Ciò significa, in sostanza, che l'interpretazione del termine "equivalenti" va rimessa al datore di lavoro, nel rispetto e in applicazione dell'ampia previsione contrattuale collettiva, e, asserisce il parere in esame, «costituisce una questione di natura prettamente gestionale».

È evidente, conclude l'Agenzia, che la valutazione del caso concreto non può che essere appannaggio del singolo datore di lavoro, essendo preclusa all'Aran, nelle sue funzioni stabilite dall'articolo 46, comma 1, del Dlgs 165/2001, attività estranea alla formulazione di orientamenti per l'uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il parere dell'Aran

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