Amministratori

Pronte le formule per la registrazione degli atti di unione civile

di Roberta Giuliani

Arrivano regole e formule per adeguare i registri di stato civile alle nuove unioni. La Direzione centrale per i servizi demografici del Viminale ha pubblicato il Dm Interno 27 febbraio 2017 che riporta in sei allegati moduli e formule di rito per la redazione degli atti e la circolare n. 3/2017 che chiarisce il contenuto del decreto. Con il Dm viene regolamentata anche la fase transitoria per la tenuta dei registri in attesa dell'entrata in funzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr): nelle more della informatizzazione degli archivi si dovranno utilizzare anche per i registri di unioni civile quelli previsti dall'articolo 14 del regio decreto 1238/1939.
Con la circolare n. 3, il Viminale sollecita inoltre i prefetti, in accordo con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ad assicurare il supporto ai Comuni per la risoluzione di quesiti e dubbi applicativi degli uffici.

La registrazione degli atti
Con il Dm Interno viene data attuazione al Dlgs 5/2017, che ha previsto l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile su iscrizioni, trascrizioni e annotazioni per la regolamentazione delle unioni civili alla luce della legge 76/2016: in particolare l'articolo 4 ha stabilito che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo fosse definito il coordinamento con le disposizioni dettate dal Dm Interno 27 febbraio 2001 sulla tenuta dei registri dello stato civile prima dell'entrata in funzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Con il Dlgs n. 5 viene superato il Dpcm 23 luglio 2016 n. 144, il decreto ponte emanato per assicurare da subito la regolare tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile e il Dm Interno 28 luglio 2016 con le formule “provvisorie” per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile (si veda l'articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto 2016).
L'articolo 1 del Dm del 27 febbraio oltre a regolare la transizione agli archivi informatizzati disciplina al comma 2 la registrazione degli atti: nei registri l'ufficiale iscrive e trascrive dichiarazioni e atti di unioni civili disciplinati dall'articolo 63 e annota quelli previsti dall'articolo 69 del Dpr 396/2000.

Moduli e formule
L'articolo 2 del Dm Interno del 27 febbraio rimanda per i frontespizi e i fogli dei registri al formato e al contenuto tipografico dei moduli contenuti negli allegati: per i frontespizi gli allegati di riferimento rispettivamente per la parte prima e seconda sono quelli 1 e 3, mentre il foglio dell'atto di costituzione dell'unione è conforme all'allegato 2 e i fogli in bianco della parte seconda all'allegato 4.
L'articolo 3 del Dm approva invece le formule per la redazione degli atti: con gli allegati 5 e 6 sono modificati gli allegati «A» e «B» del Dm 5 aprile 2002 «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile».
Sempre alle disposizioni del 1939 e precisamente all'articolo 14 del Rd n. 1238 gli uffici devono fare riferimento per il formato dei registri di unioni civili, l'indice annuale, la carta da utilizzare, il recto e il verso dei fogli ma anche per ogni altra caratteristica tecnica di stampa, scritturazione, conservazione e redazione degli atti.

Il decreto

La circolare n. 3/2017

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