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Disoccupazione, ricollocazione con il nodo competenze Stato-Regioni

Con la pubblicazione del relativo avviso, è partita la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, destinata a circa 30.000 persone,selezionate in modo casuale dalla platea di tutti i disoccupati da oltre quattro mesi, percettori di Naspi. Tuttavia, anche a seguito dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, devono essere ancora risolti alcuni aspetti riguardanti la competenza di Stato e Regioni.

La procedura per il lavoratore

Dopo aver verificato che non abbiano attive altre misure di politica attiva, a questo campione di disoccupati verrà inviata una comunicazione a mezzo posta e un avviso via email o sms, nel caso in cui tali informazioni risultino dalla domanda di Naspi. L’adesione alla sperimentazione è volontaria e il suo rifiuto non pregiudicherà il mantenimento della Naspi.
Decisa l’adesione, il destinatario della sperimentazione potrà richiedere l’assegno di ricollocazione al centro per l’impiego (Cpi) presso cui ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro oppure potrà richiederlo con la procedura telematica del portale www.anpal.gov.it. La scelta tra queste due alternative è rimessa alle singole Regioni e sarà indicata nella stessa lettera con cui verrà comunicata la possibilità di partecipare alla sperimentazione. Le Regioni possono anche optare per la combinazione delle due alternative, lasciando al beneficiario la scelta di recarsi al Cpi o di utilizzare la procedura telematica dell’Anpal. L’assegno di ricollocazione potrà essere speso presso i Cpi o i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale.

Rimborso per gli operatori

Saranno ancora le Regioni a selezionare i centri presso cui sarà possibile fruire dei servizi legati alla sperimentazione, garantendo la più adeguata copertura territoriale.
Invece gli operatori privati, accreditati a livello nazionale e regionale che vorranno partecipare alla sperimentazione, dovranno aderire all’avviso attraverso la procedura informatica del sito dell’Anpal, indicando le sedi operative in cui sarà fruibile il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e pubblicando le agende di ciascuna sede operativa, affinché i destinatari della sperimentazione possano prendere appuntamento per via telematica.
Nel caso in cui la loro attività di assistenza intensiva alla ricollocazione si concluda con una assunzione, ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ai Cpi spetterà un rimborso variabile dai 1.000 ai 5.000 euro, in base al profilo personale di occupabilità (il cosiddetto profiling) del beneficiario, per ogni contratto a tempo indeterminato. Questi importi si dimezzano nel caso di contratti a tempo determinato di almeno sei mesi e si riducono ancora (tra 250 e 1.250 euro) nel caso di contratti di durata di tre mesi attivabili nelle sole Regioni definite “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Nel caso in cui il lavoratore non trovi un impiego, agli operatori spetterà solo una “Fee4services” pari a 106,50 euro, a condizione che abbiano comunque realizzato una soglia minima di successi occupazionali per ogni singola sede operativa nei sei mesi precedenti la richiesta di rimborso, secondo una percentuale variabile a livello provinciale già individuata nello stesso avviso.
La sperimentazione è finanziata con uno stanziamento complessivo di 32 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro.
L’avviso non prevede alcuna data di termine della sperimentazione, che si svolgerà sostanzialmente secondo la stessa disciplina definitiva, al momento individuata dalla delibera 1/2017 con cui è stata sostituita la precedente delibera 9/2016, a seguito di serrato confronto con le Regioni.

Nodo competenze

Infine, restano ancora da definire i criteri che le stesse Regioni dovranno seguire per ridefinire i loro sistemi di accreditamento (articolo 12, comma 1, del Dlgs 150/2015) che restano ancora quelli derivati dalla riforma Biagi (articolo 7 del Dlgs 276/2003).
In assenza di questi nuovi criteri, solleva molti dubbi la delibera 7/2016 con cui l’Anpal ha deciso di istituire l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro (in base all’articolo 12, commi 2 e 3, del Dlgs 150/2015), con la conseguenza pratica di consentire agli accreditati a livello nazionale di operare in Regioni in cui non hanno il relativo accreditamento territoriale e con evidente rischio di invasione delle competenze costituzionali delle Regioni (rimaste invariate a seguito dell’esito del referendum del 4 dicembre 2016).

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