Amministratori

Permesso di soggiorno, niente rinnovo se c'è una condanna per detenzione e vendita di stupefacienti

di Ulderico Izzo

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 aprile 2017, n. 1928, ha ritenuto legittimo il decreto del Questore che nega il rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente, per la presenza di una condanna definitiva per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, anche se successivamente si è verificata l’estinzione del reato penale e la riabilitazione del condannato.

Il fatto
Un immigrato si è visto denegare il rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, perché il richiedente era stato condannato, in sede penale, per detenzione e spaccio di stupefacenti.
Per il Questore del luogo il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti crea un elevato allarme sociale, con conseguente obbligo giuridico dell’Autorità di pubblica sicurezza di adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie sia di carattere preventivo che repressivo, nell’esercizio di tutela della collettività.
Il provvedimento di diniego è stato confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato con la decisione in rassegna.

La decisione
Nulla da eccepire alla sentenza n. 1928 del 2017, perché il Questore nell’adottare il provvedimento di diniego ha tenuto conto che per l’ordinamento italiano, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Dlgs n. 286 del 1998 (Tu immigrazione), per i reati commessi da un immigrato, in materia di stupefacenti, sussiste un automatismo espulsivo, in ragione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, tale che si prescinde dall'entità della condanna riportata e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Il Giudice di appello, così come il Tar in primo grado, ha considerato l’irrilevanza di sopravvenienze intervenute successivamente rispetto alla situazione cristallizzata alla data di adozione del provvedimento impugnato, quali la successiva declaratoria di estinzione dei reati e successivi deferimenti del ricorrente per reati nella medesima materia degli stupefacenti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare la decisone del Tar il quale non poteva, in alcun modo, dare rilievo all’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, ed alla declaratoria di estinzione del reato, intervenuta nelle more del giudizio.

Conclusioni
La Costituzione repubblicana tutela lo straniero, ma comunque è necessario che questi rispetti le regole del vivere civile, altrimenti e giustamente viene negata la sua permanenza sul territorio nazionale.
La riabilitazione è intervenuta solo successivamente al provvedimento impugnato che resta, quindi, pienamente legittimo, anche se sono maturate ulteriori circostanze che possono richiederne il riesame da parte della competente Autorità amministrativa.
Sono queste le circostanze che la competente Autorità amministrativa dovrà verificare e valutare bilanciandole con la complessiva condotta dello straniero, compresa la condanna precedentemente riportata al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale.

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