Amministratori

Via libera al diritto allo studio ma mancano i livelli essenziali delle prestazioni

di Massimo Nutini

Uno degli otto decreti sulla scuola è dedicato al diritto allo studio. Le finalità del Dlgs n. 63/2017 sono ambiziose perché ci si propone di «perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado».

Livelli essenziali delle prestazioni assenti
Nell'articolato, però, è completamente assente la «definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali» che la legge delega indicava come compito principale del provvedimento.
Il motivo di tale omissione è facile da comprendere: il testo ripete, quasi a ogni articolo, le formule del «compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente» e del «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
È evidente che, con queste limitazioni, non sia stato possibile individuare dei livelli da garantire su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la Costituzione non permette che si definiscano diritti senza stanziare le relative risorse.
È così che il decreto si limita, quasi esclusivamente, a compiere una ricognizione, in leggi già esistenti, delle competenze dei vari soggetti istituzionali, deludendo l'aspettativa di un salto di qualità nel settore.

Le nuove risorse
Gli stanziamenti, per l'esattezza, non sono del tutto inesistenti in quanto, tra esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, borse di studio e libri di testo, sono assegnati circa 100 milioni di euro che, in parte, compensano il taglio di 150 milioni, a suo tempo previsti per il diritto allo studio dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, e poi azzerati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, nell'ambito della riduzione di trasferimenti, finalizzato a conseguire la concorrenza delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le critiche di Regioni, Province e Comuni
La scarsità delle risorse è il motivo principale delle critiche espresse in sede di Conferenza Unificata e della raccomandazione della commissione parlamentare alla Camera «che in un successivo momento Stato, Regioni ed enti locali dovranno definire i livelli essenziali di prestazione per dare attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n. 107 del 2015».
Questa raccomandazione rimarrà un'affermazione di principio, poiché è noto che solo il legislatore delegato può farsi carico di individuare i livelli essenziali e non è possibile, né legittimo, che omogenee prestazioni nazionali possano far carico unicamente ai bilanci di regioni ed enti locali.
A distanza di 70 anni esatti vien da rileggere la relazione che accompagna il primo progetto di Costituzione, datata 6 febbraio 1947, che presenta il diritto allo studio con queste parole: «Uno dei punti ai quali l'Italia dovrà tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti, ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative di riconoscere, anche qui, un diritto della persona di utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia».

Il Dlgs n. 63/2017

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