Amministratori

Ai governatori l’onere di contrastare gli abusi

Le nuove linee guida sui tirocini devono essere tradotte in atti normativi dalle Regioni. Ma già da ora si possono mettere in luce alcune novità importanti, come l’innalzamento della durata massima a 12 mesi per tutti i tipi di stage (tranne che per i disabili).
L’allungamento può avere effetti controversi, in quanto chi usa in maniera distorta l’istituto potrebbe beneficiare di uno spazio maggiore per proliferare nell’abuso. E anche senza distorsioni, è difficile pensare che la formazione che dovrebbe accompagnare lo stage possa svolgersi con uguale intensità per un periodo così lungo.
Le linee guida definiscono, inoltre, le condizioni ostative all’utilizzo dello stage. Questa tecnica ricalca i meccanismi utilizzati dal legislatore per delimitare l’utilizzo del lavoro subordinato flessibile. Un’assimilazione poco comprensibile, vista la differenza strutturale che caratterizza questi strumenti.

Spetta ora alle Regioni cercare di tenere ferma e valorizzare l’anima formativa dello stage, evitando di consolidare o incentivare l’utilizzo improprio (non impedito, in questi anni, dalle regole esistenti) del tirocinio come contratto di lavoro a basso costo, anche utilizzando correttamente gli incentivi economici utilizzabili da programmi come Garanzia giovani. Con questo non si vuol dire che lo stage non possa avere anche una finalità occupazionale: è giusto e legittimo pensare al tirocinio come strumento per inserire i giovani nel mercato del lavoro, ma questo inserimento deve essere il risultato di un percorso di formazione e apprendimento sul lavoro, mentre non può avvenire riducendo costi e tutele.

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