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Regime dei beni, vale la scelta fatta sull’altare anche se non annotata nei registri dello stato civile

La scelta della separazione dei beni, fatta in forma scritta davanti al sacerdote che celebra le nozze e alla presenza di due testimoni è valida, per i rapporti interni tra coniugi, anche se non viene annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile. E per il cambio di regime non basta una dichiarazione unilaterale fatta davanti al notaio.

Il caso
La Cassazione (sentenza n. 22594, depositata ieri) accoglie il ricorso dell’ex moglie che rivendicava la proprietà esclusiva di un appartamento comprato in regime di separazione, con una somma messa a disposizione dalla madre dopo la vendita di un altro immobile. La stessa pretesa era avanzata dall’ex marito secondo il quale l’appartamento della “discordia” era suo perché acquistato con i proventi della sua attività di imprenditore. La Corte d’Appello aveva dato partita vinta all’uomo ritenendo che l’appartamento rientrava nel regime di comunione dei beni, come dichiarato al notaio proprio dalla signora, in occasione dell’acquisto dell’immobile. Per la corte territoriale, infatti, la scelta della separazione dei beni che gli sposi avevano fatto per iscritto davanti al prete, in occasione del matrimonio celebrato con rito concordatario, non aveva valore perché l’annotazione non compariva nell’atto di matrimonio inviato all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione. Solo dopo la separazione, nel 2011, su richiesta del marito la nota relativa all’opzione della separazione era comparsa nell’atto di matrimonio.

La decisione
Ma è un elemento che alla Suprema corte non serve per risolvere la querelle relativa all’acquisto della casa avvenuto nel 1993.
Per i giudici vale quanto sottoscritto davanti al sacerdote del culto. La regola dell’atto pubblico notarile incontra, infatti una deroga, in nome della semplificazione, per la scelta di regime all’atto del matrimonio che vale se l’atto è regolarmente prescritto mentre l’assenza dell’annotazione non può avere un peso quando il rapporto é tra coniugi.

La sentenza della Corte di cassazione n. 22594/2017

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