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Le indicazioni sui farmaci spettano allo Stato

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 4546 del 29 settembre 2017, ha accolto il ricorso della casa farmaceutica Roche, annullando le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali era stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici regolarmente autorizzati dall’Aifa – Agenzia Italiana del farmaco, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, e rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (cosiddetta Lea).

I limiti delle Regioni
Palazzo Spada ha ribadito il principio per cui le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Tali livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per l’essenziale garanzia del diritto alla salute, disciplinato dall’articolo 32 della Costituzione.
Il Tar del Veneto aveva respinto un primo ricorso della casa farmaceutica.
«Nei casi in cui il farmaco sia stato catalogato dall’Aifa come Osp - spiega la sentenza - cioè, come utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, la sua somministrazione deve intendersi, in particolare, come costitutiva dell’assistenza ospedaliera garantita dal Servizio sanitario nazionale. Il trattamento ospedaliero include la somministrazione di farmaci e, nel caso di specie, di farmaci oncologici innovativi, come l’Avastin e il Perjeta. Sicché rimane alle Regioni precluso stabilire, in senso riduttivo, i presupposti e i criteri di erogazione di un medicinale classificato dall’Aifa come Osp», posto come detto che da tale limitazione deriverebbe un vulnus ai Lea.
La Regione Veneto nel 2015, dopo l’istituzione di specifici gruppi di lavoro, licenziò alcune raccomandazioni sull’impiego dei farmaci oncologici per il trattamento del carcinoma ovarico “I linea” e del carcinoma mammario, classificandoli in alcuni casi come «moderatamente raccomandati» e in altri come «non raccomandati». Ma la sentenza ribadisce che «il complesso delle disposizioni legislative dedicate a regolare la materia affida esclusivamente all’Aifa le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo».

La sentenza del Consiglio di Stato 4546/2017

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