Amministratori

Sul subentro nell'assegnazione di alloggi popolari decide il giudice ordinario

di Pietro Verna

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si discute dell'annullamento dell'assegnazione per vizi del relativo procedimento amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale l'amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione.
Lo ha stabilito la Cassazione civile a Sezioni Unite nell’ordinanza n. 22079/2017).
Con questo principio di diritto, il Supremo Collegio ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sull'assegnazione di un alloggio popolare (dell'ex Iacp di Bari, ora Azienda Regionale della Casa e dell'Abitare della Puglia centrale - Arca) a cui aspiravano i componenti di uno stesso nucleo familiare: il genitore, originario assegnatario dell'alloggio, e suo figlio che aveva continuato a convivere nello stesso alloggio con la madre dopo la separazione dei genitori decretata dal Tribunale di Bari.

La vicenda giudiziaria
Il marito, alla morte della consorte, aveva convenuto il figlio davanti al Tribunale di Bari, chiedendo che fosse accertata la propria qualità di unico assegnatario dell'alloggio e quindi l'assenza di validi motivi in capo al figlio in ordine all'occupazione dell'alloggio. Richiesta alla quale quest'ultimo si era opposto eccependo, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di essere unico assegnatario dell'alloggio. Di qui il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a sostegno del quale l'interessato faceva rilevare che l'Iacp aveva rigettato l' istanza di voltura del contratto di locazione in proprio favore, che detto diniego era stato annullato dal Tar Puglia e che il giudizio era pendente dinanzi al Consiglio di Stato sicché, «non essendo stato svolto alcun rilievo in tema di giurisdizione nell'ambito dell'impugnazione della sentenza del TAR» la competenza sarebbe stata del giudice amministrativo.

La sentenza
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente («la controversia appartiene [al] giudice amministrativo […] perché la cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario comporterebbe l'estinzione del rapporto in capo all'originario conduttore»), la Corte di legittimità ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo; mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione o successione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cassazione a Sezioni Unite, 9 ottobre 2013 n. 22957). Ambito, quest'ultimo, in cui devono essere ricondotte le controversie aventi a oggetto il diritto di successione all'assegnazione del terzo familiare, quando ciò sia previsto dalle norme regionali che disciplinano l'edilizia residenziale pubblica (ex multis, Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza 10 agosto 2000 n. 563 ). Norme che nel caso di specie – argomenta la Cassazione- sono quelle previste dall'articolo 15, comma 6, dalla legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 («in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice»), dalle quali si evince che la “voltura” non dà luogo a «una caducazione dell'originario provvedimento di assegnazione dell'alloggio», ma che gli effetti di tale provvedimento continuano a permanere nel tempo, con la conseguenza che la controversia (tra padre e figlio) inerisce la fase successiva all'assegnazione dell'alloggio, nella quale ciascuno agisce a tutela dei propri diritti.

La legislazione regionale
La disciplina della Regione Puglia in materia di subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare ricalca l'articolo 13, comma 2, della legge 17 febbraio 2010 n. 3 della Regione Piemonte («in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale») richiamato dall'ordinanza delle Sezioni Unite 9 ottobre 2013, n. 22957. Ciò per ribadire il principio che l'istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio è volta ad esercitare un diritto soggettivo, con conseguente collocazione delle eventuali controversie in capo al giudice amministrativo.

L’ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 22079/2017

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