Amministratori

Precompilata, case di riposo gestite da enti locali tenute a comunicare la spesa sanitaria al sistema TS

di Domenico Luddeni

Con la risoluzione n. 7/E/2018, l'Agenzia delle entrate, interpellata da una Ipab, fornisce importanti chiarimenti in relazione all'obbligo per le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Il chiarimento è di grande importanza per gli enti che gestiscono strutture residenziali per anziani tenuto anche conto delle sanzioni connesse alla violazione dell'obbligo.

Soggetti obbligati
La circolare precisa che, al fine di fornire i dati necessari alla dichiarazione precompilata, sono tenuti all'obbligo di trasmissione esclusivamente le tipologie di soggetti individuati dal Dlgs n. 175 del 2014 e dai decreti del Mef 31 luglio 2015 e 2 agosto 2016, tra i quali sono comprese le strutture accreditate al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei servizi sanitari e le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate citando ad esempio, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani e altre strutture operanti nel settore sociosanitario, in quanto accreditate o autorizzate all'erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'articolo 8-ter del Dlgs 502/1992, e tenute quindi a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili allorquando e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell'utente.

Sanzioni
È appena il caso di ricordare che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 472/1997 (cumulo giuridico), con un massimo di 50mila euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. Di conseguenza dal punto di vista soggettivo le residenze per anziani, microcomunità, case di riposo, eccetera gestite da enti locali rientrano nell'ambito applicativo della normativa. Dal punto di vista oggettivo la circolare precisa che l'obbligo individuato dalle norme si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell'utente, attestate da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati al cliente.

Spese detraibili
Il documento di prassi aggiunge che nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero, anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (circolare n. 7/E/2017). Il dato detraibile deve essere trasmesso al sistema tessera sanitaria, mentre le spese totalmente non sanitarie possono essere inviate con il codice AA oppure non inviate. Ogni ente dovrà quindi verificare innanzitutto se la struttura gestita rientri tra le strutture accreditate o autorizzate all'erogazione di servizi sanitari secondo l'articolo 8-ter del Dlgs n. 502 del 1992 e, in tal caso, trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie erogate secondo l'articolo 3-septies del Dlgs 502/1992, certificate con scontrino, fattura o ricevuta fiscale. La circolare precisa che per quanto riguarda le prestazioni sanitarie di cui ai punti 18 e 19 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972 non è possibile, al fine di evitare l'adempimento della trasmissione a sistema tessera sanitaria, richiedere l'esonero dalla fatturazione ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 633/1972.

La risoluzione delle Entrate n. 7/E/2018

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