Amministratori

Al seggio elettorale vale anche la ricevuta di richiesta della carta d’identità elettronica

di Daniela Casciola

Gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento possono essere identificati ai seggi esibendo la ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica. Lo ha confermato la direzione per i servizi demografici del Viminale con la circolare n. 2/2018 rispondendo al quesito di molti Comuni in vista delle consultazioni del 4 marzo.

In attesa della Cie
La carta di identità elettronica, a differenza di quella cartacea, viene emessa non dai Comuni ma dalla Zecca dello Stato che la spedisce al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presentata all'ufficio anagrafico. Quest'ultimo, nelle more della consegna, rilascia al cittadino una ricevuta. A chi, mentre attende il documento definitivo, sia sprovvisto di documento di identità, è concesso di utilizzare la ricevuta della richiesta della Cie per andare a votare.

I requisiti tecnici
Tecnicamente – spiega il ministero - la cosa è possibile grazie al fatto che sulla ricevuta compare la fotografia dell'interessato in ottemperanza a quanto stabilito dal Dpr 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) che all'articolo 57 prevede che gli elettori, per essere ammessi a votare «devono esibire a carta di identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia».
La logica è sempre quella di favorire l'esercizio del diritto di voto, in questo caso a coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, abbiano presentato richiesta di Cie, ma siano in possesso della sola ricevuta. Questa - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta d'identità elettronica cui si riferisce - risponde ai requisiti del documento di riconoscimento secondo l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Dpr 445/2000.

La circolare dei Servizi demografici n. 2/2018

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