Amministratori

Illegittima la soppressione del presidio di pronto soccorso in zone svantaggiate

di Guido Befani

La normativa in tema di pronto soccorso deve essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata che deve privilegiare il criterio, all’interno della dimensione regionale del servizio, di un’organizzazione territoriale più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate” di cui al Dm. n. 70/2015.
È quanto afferma il Tar Perugia, con la sentenza n. 98/2018.
Il Tar Perugia è intervenuto affermando la illegittimità della chiusura di un pronto soccorso di un piccolo Comune disposta per motivi finanziari, senza considerare le esigenze della cittadinanza interessata.

La decisione
Nell’accogliere il ricorso proposto da un piccolo Comune avverso il provvedimento di chiusura di tutte le attività a carattere esclusivamente ospedaliero svolte presso il presidio di Città della Pieve, il Collegio ha avuto modo di rilevare la fondatezza delle censure mosse alla soppressione dell’attività di pronto soccorso.
Per il Collegio, infatti, l’organizzazione del servizio di pronto soccorso, attesa la sua natura di primaria importanza tra i servizi sanitari, perché dalla sua tempestività e certezza dipende con altissima probabilità la protezione del diritto primario dell’uomo alla vita, deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto alla salute, così come affermato più volte dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 162/2007 e n. 275/2016) e per la sua stessa natura insopprimibile e insuscettibile di essere compresso o ridotto in forza di qualunque altra esigenza politico - amministrativa, tanto meno di carattere finanziario.
A giudizio del Collegio, pertanto, la normativa in tema di pronto soccorso deve essere applicata con una interpretazione costituzionalmente orientata, all’interno della dimensione regionale del servizio, privilegi una organizzazione territoriale più rapida possibile e perciò tendente alla conservazione dei presidi nelle zone “svantaggiate” prese in considerazione dalle disposizioni di cui al Dm citato.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che non può sussistere alcun dubbio sull’irragionevolezza di una applicazione della normativa nel senso di legittimare soppressioni e/o trasferimento definitivi di presidi di pronto soccorso che costringano l’utenza a rivolgersi a servizi il cui espletamento richieda un aumento dei tempi di percorrenza (andata e ritorno) oltre il limite di 60 minuti così come indicato dalla normativa.

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