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Divorzio breve, quando il «certificato europeo» è di competenza del Comune

di Alessandro Vitiello

Nel caso in cui l’accordo di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio o delle unioni civili sia concluso davanti all’ufficiale di stato civile, possibilità consentita dall’articolo 12 del Dl 132/2014, a questi compete il rilascio del «certificato europeo di divorzio» previsto dall’articolo 39 del regolamento Ce n. 2201/2003. Ciò in quanto l’atto è stato formato integralmente dall’autorità amministrativa.
Il certificato è rilasciato sulla base di un modello predisposto a livello europeo e che attesta le decisioni prese dall’autorità giurisdizionale in materia matrimoniale o di responsabilità genitoriale.
Il chiarimento viene dalla direzione centrale dei servizi demografici con circolare del 20 luglio scorso, sulla scia delle circolari n. 16 e 19/2014 e n. 6/2015.

L’indicazione del ministero della Giustizia
Sul rilascio del certificato Ue il ministero della Giustizia, in attesa di eventuali interventi legislativi specifici ha fornito istruzioni al Viminale con la nota del 25 maggio 2018 («Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’articolo 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003»).
Disponendo l’articolo 39 del Regolamento Ce che «L ’autorita giurisdizionale o l’autorita competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I ( decisioni in
materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilita
genitoriale)», il ministero della Giustizia ha chiarito che per
l'accordo concluso in sede di negoziazione assistita da avvocati il
certificato va emesso dalla Procura della Repubblica che ha
autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nulla osta, ovvero - ove il Pm si sia
rifiutato di autorizzare e l’autorizzazione sia stata adottata dal presidente del
tribunate - dall'ufficio giudiziario giudicante.
Nel caso l’accordo sia stato concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trattandosi di atto integralmente di natura amministrativa, il certificato da rilasciato dallo stesso.
Gli ufficiali di stato civile, infine, dovranno indicare il Comune e l’ufficio di appartenenza sia
al punto 2 (Giudice o autorita che rilascia il certificato), sia al punto 4 (Autorita
giurisdizionale che ha pronunciato la decisione) del certificato, avendo cura di precisare, in
entrambe le sezioni, la natura amministrativa dell’autorita competente.

La circolare dei Servizi demografici n. 13/2018

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