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Biotestamento, per il Consiglio di Stato serve un registro nazionale che copra eventuali «vuoti» locali

Via libera del Consiglio di Stato all’attuazione del biotestamento. Con le risposte ai quesiti del ministero della Salute, Palazzo Spada apre la strada alla possibilità per ciascun individuo - come sottolineano nel parere i giudici amministrativi - nel pieno possesso delle sue facoltà mentali di decidere «ora per allora» su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali, in futuro potrebbe non essere in grado di dare il consenso. Volontà che possono essere affidate ad un atto che contiene le disposizioni anticipate di trattamento, come previsto dalla legge 219/2017.

Banca dati nazionale
E proprio su alcuni punti della norma, il Consiglio di Stato interviene con i suoi chiarimenti. Ad iniziare dalla banca dati nazionale, che non può limitarsi a “registrare” le Dat ma deve “raccoglierle”. Diversamente ci sarebbe un sistema incompleto e inutile, dal momento che sia il registro regionale sia quello comunale sono facoltativi. Il registro nazionale deve contenere l’indicazione del fiduciario o l’eventuale revoca, che comunque non incide sulla validità delle Dat. A tutela del diritto fondamentale alla salute, il registro nazionale va aperto anche a coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale.

Modello per le Dat
Per quanto riguarda il dubbio sull’opportunità di creare un modello standard per la redazione delle Dat, Palazzo Spada propende per la libertà dei contenuti, lasciando all’interessato la facoltà di scegliere se limitare le indicazioni a una sola malattia o estenderla ad altre, di nominare un fiduciario o no eccetera.
La strada, per aiutare chi potrebbe avere difficoltà nella stesura, può essere quella di un atto di indirizzo - adottato dopo un tavolo tecnico tra ministero della Giustizia, Consiglio nazionale del notariato e ministero dell’Interno - che indichi alcuni elementi da inserire nelle Dat. Spetta poi al ministero mettere a disposizione un modulo tipo il cui utilizzo è, ovviamente, facoltativo. È però esclusa una vera e propria standardizzazione delle Dat per la conservazione elettronica.
Sottolineata anche la necessità della certezza sull’adeguatezza delle informazioni mediche ricevute, in merito alle conseguenze delle proprie scelte. Sia a garanzia del medico che si sia attenuto alle Dat, sia della struttura sanitaria è opportuno che la circostanza venga attestata magari sul modulo tipo, pur non essendo rilevante per la validità dell’atto. Per quanto riguarda la riservatezza, l’accesso alle Dat va garantito al medico curante e al fiduciario in “carica”. Sul punto Palazzo Spada, chiarisce che la norma va coordinata con il diritto alla riservatezza. Profili sui quali sarà necessario l’intervento del Garante. Per finire il Consiglio Stato considera “cruciale” un’attività di monitoraggio per correggere eventualmente la rotta. La ministra della Salute Giulia Grillo, ha ringraziato il Consiglio di Stato per il parere in tempi rapidissimi, che consentono di accelerare la costituzione della banca dati. Per Giulia Grillo i chiarimenti del massimo organo della giustizia amministrativa «ci consentono di ultimare un provvedimento molto atteso ma purtroppo per molto tempo rimasto nei cassetti del ministero».

Il parere

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