Amministratori

Nulla l'ordinanza del sindaco che vieta l'affitto o la cessione di fabbricati per l'accoglienza dei migranti

a cura della redazione del Quotidiano degli enti locali e della Pa

È nulla l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che vieta l'affitto o la cessione di fabbricati per l'accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Lo ha stabilito la sezione IV del Tar Catania con la sentenza n. 1671/2018. I magistrati amministrativi hanno annullato l'atto emesso da un sindaco e condannato il Comune a pagare le spese legali.

Il caso
Il sindaco di una cittadina in provincia di Enna, dopo aver premesso che il Comune non aveva aderito al progetto Sprar per la dichiarata inidoneità del territorio comunale ad accogliere migranti, rifugiati, e richiedenti asilo «ha disposto il divieto di concedere in locazione e/o comodato ad uso abitativo e/o in vendita, immobili privi dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare privi di certificati di agibilità ed abitabilità rilasciati dal Comune di (...), oltre che di inesistenza delle barriere architettoniche e requisiti igienico sanitari che possano costituire danno per la salute e l'incolumità delle persone». Contro questa ordinanza la prefettura di Enna ha proposto ricorso.

La decisione
Il Tar ha ricordato che la ragione del provvedimento è costituita dalla dichiarata inidoneità del territorio comunale urbano ed extraurbano ad assicurare la necessaria accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, a causa dell'asserita assenza di strutture idonee allo scopo. Di conseguenza, la materia disciplinata con l'ordinanza sindacale non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, che rientra nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del ministero dell'Interno, e non in quella dei Comuni (o dei sindaci). Non può, dunque, il sindaco, nella sua qualità di autorità locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell'ambito del proprio territorio comunale.
Partendo da questi presupposti il Tar ha dichiarato nulla l’ordinanza:
a) perché la gestione e la dislocazione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo sull'intero territorio nazionale è riservata alla competenza esclusiva del ministero dell'Interno e del Prefetto;
b) perché la disciplina dell'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti protezione internazionale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
c) perchè vietare la vendita o la concessione in locazione o in comodato di immobili siti nel territorio comunale per assicurare ospitalità a migranti, rifugiati e richiedenti asilo viola il principio di libertà dell'iniziativa economica privata previsto dall'articolo 41, comma 1, della Costituzione e limita la proprietà privata in violazione all'articolo 42, comma 2, della Costituzione, ambiti che rientrano nell’ordinamento civile e di conseguenza sottoposti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

La sentenza del Tar Sicilia n. 1671/2018

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